mercredi 27 mars 2013

MARRA: LE 6 LEGGI REGALA-SOLDI ALLE BANCHE


FONTE: http://marra.it/contenuti/pdf/leggi.pdf
MARRA: LE 6 LEGGI REGALA-SOLDI ALLE BANCHE

Sono 6 le leggi, 4 delle quali recentissime, con le quali sono stati regalati alle banche centinaia di miliardi di euro annuali. E poiché (non so se stupisce) nessun partito si è opposto, non resta che il referendum.

-La più recente è il DL n. 70\13.7.2011 ('decreto sviluppo'), art. 8, secondo cui l'usura, che prima scattava quando il tasso medio veniva superato del 50%, scatta ora quando viene superato di 8 punti, o anche del 25% + 4 punti. Due criteri il secondo dei quali è in realtà 'fumogeno' (serve a confondere), perché è un po' più vantaggioso per i cittadini solo con tassi molto alti, tipo 20%, come quelli dei crediti al consumo. Ma per fare invece l'esempio che interessa il maggior numero di italiani, nei mutui a tasso variabile, ora in media del 2,79%, prima, per verificarsi l'usura, la banca doveva praticare il 4,18%, mentre ora il 10,79%. Anche se, secondo la Banca d'Italia (un'illecita azienda privata di proprietà di quelle stesse banche che finge di controllare), andrebbe applicato il criterio del 25% + 4 punti, per cui l'usura sui mutui inizierebbe 'solo' dal 7.48%, contro il 4,18% di prima. Una posizione questa anch'essa rivolta a confondere, nel senso che Banca d'Italia ha per il momento indicato il criterio del 25% + 4 punti sapendo però che, di fatto, in sede penale, ove occorra, le banche hanno sempre la possibilità di difendersi invocando il criterio del +8%. Un innalzamento che, ora che la barriera del 'tasso soglia' è stata comunque elevata, innescherà un aumento strisciante del costo del denaro, e che serve inoltre alle banche per evitare le condanne per usura, da ultimo sempre più frequenti.

-La seconda è la L. n. 10, art. 2, comma 61, del 26.2.11, con cui, in contrasto frontale con decenni di giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della Cassazione, si è stabilito che la prescrizione decennale nelle cause contro le banche, che decorreva dalla chiusura del conto corrente, ora decorra dall'annotazione dell'operazione. Significa che, ad esempio, in relazione a un conto durato venti anni e chiuso nove anni fa potevi recuperare tutto, mentre ora puoi recuperare solo un anno, ovvero solo le somme di cui la banca si è indebitamente appropriata tra oggi e dieci anni fa.

-La terza è il D. Lgs n. 11 del 27.1.2010 con il quale – ora che si stavano vincendo le cause sulla 'valuta zero', cioè sull'accredito immediato dei versamenti – è stato stabilito l'accredito al terzo giorno. Una guerra iniziata invero proprio da me nel 1980 (ottenendo il primo risultato positivo nel 2004) in base al semplice argomento che se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo gennaio, e Caio lo versa subito sul suo conto, i 1.000 euro vengono stornati a Tizio il primo gennaio e accreditati a Caio dopo alcuni (o molti) giorni, sicché, nell'intervallo, gli interessi vanno alla banca, che non è mai stata proprietaria dei soldi.

-La quarta è il D Lgs 4.8.99, n. 342, art. 25, con cui si è stabilito che l'anatocismo (addebito trimestrale anziché annuale degli interessi) è legittimo purché venga praticato anche all'attivo, 'dimenticando' però l'enorme differenza tra tassi attivi e passivi. Una 'amnesia' che ha colpito anche la Corte Costituzionale vanificando la sentenza in cui si dilunga a illustrare la legittimità del 'pareggiamento' senza però aggiungere (lo ha dato per scontato?) che sarebbe occorso anche il 'pareggiamento' quantitativo dei tassi. Una 'amnesia' che, dal 22.4.2000, data di entrata in vigore di questo regime, al 31.12.2010, con un tasso attivo medio dell'0,87% e un tasso passivo medio del 13,32 (10,08% + lo 0,81% trimestrale = 3,24% annuo di commissione di massimo scoperto), ha causato – per ogni 100.000 euro – in dieci anni, un guadagno per i correntisti di 427 euro, ma un guadano per le banche di 203.576 euro.
. Una norma assurda (solo le banche possono 'autocertificare' i propri crediti), oggi divenuta grottesca perché quasi tutte le voci dell'estratto conto sono ormai oggetto di censura giurisprudenziale, per cui si sa a priori che il saldo, all'esito dei giudizi, risulterà errato.

-La sesta è l'art. 2 bis, comma 1, legge n. 2 del 28.1. 2009, con il quale il nostro incredibile 'legislatore', siccome la commissione di massimo scoperto, che in passato vigeva praticamente per prassi, è stata oggetto di clamoroso e generalizzato superamento giurisprudenziale, anziché prenderne atto e vietarla, l'ha ri-introdotta per legge, per di più raddoppiandola quasi.
Alfonso Luigi Marra
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