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Di seguito pubblichiano la diffida – che anticipa la querela e causa civile per danni – dell'avv. Alfonso Luigi Marra a "GOSSIP FANPAGE" e altri siti che, pur riuscendo a screditare solo se stessi, si accaniscono in questi tentativi impotenti di screditarlo (o meglio di screditare la sua dura guerra al signoraggio bancario e ai gruppi massonici e bilderberghini padroni direttamante o indirettamente di tutto, compresa la politica, i media e molti siti internet). Impotenti tentativi di attaccarlo che sono il risultato di un grande sforzo, con tanto di montaggi video che richiedono giorni e giorni di lavoro, e che fanno pensare che la regia di questi attacchi possa venire da lontano. Stiamo parlando di un incredibile video in cui si finge di attaccare Tommasi (contro la quale è oltretutto ormai troppo facile e poco nobile infierire), ma che è invece stato realizzato allo scopo evidente e preciso di attaccare Marra. Attacchi mossi(guarda caso...) da siti che, non solo evitano accuratamente di affrontare questioni importanti e fondamentali come la sovranità monetaria regalata alle banche private, ma che appaiono subalterni a partiti servi di quei poteri forti che l'avvocato Marra (e solo lui tra i VIP) contrasta con forza...
Staff nocensura.com
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MARRA: Diffida a GOSSIP FANPAGE E ALTRI
Premesso che agirò comunque nei confronti dei responsabili tutti in sede penale e civile per il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, con particolare riferimento ai danni professionali, vi intimo di rimuovere dal vostro sito GOSSIP FANPAGE, e da ogni altro, il video Youmedia, Revenex Quote, voci di Stefano Ferraro e Serenella Tarsitano, consulenza sonora Peppe Pace, con ringraziamenti a Fil. Rouge Gianluca Cozzolino, Fanpage.it, nel quale vi riferite a me in deliberata, grave e illecita violazione del requisito di cui all’art. 21 della Costituzione laddove vincola il diritto alla libera manifestazione del pensiero al triplice limite: a) della necessità di un interesse attuale e pubblico alla divulgazione del fatto; b) della verità del fatto narrato; c) della continenza della forma espressiva.
Violazioni commesse con intenti privi di qualunque altra motivazione che quelle gratuitamente lesive della mia immagine pubblica, onorabilità e professionalità mediante l’uso di espedienti verbali quali: 1) l’abusivo cambiamento del titolo del mio libro (per inciso: un libro sui temi della morale, della psicanalisi, della sociologia, diffamato da posizioni culturali, intellettuali e morali di simile livello); 2) l’attribuirmi giammai eseguiti opere o comportamenti indegni; 3) il diffamare mediante espressioni oltraggiose mie opere ed attività di altissimo valore politico e sociale quali la lotta al signoraggio o gli studi nel campo della psicanalisi.
Una ‘opera’ sì squallida e degna di miglior causa, ma connotata da un livello organizzativo, da un numero di ‘addetti’ intenti alla perseguimento del fine illegittimo, e da una virulenza tali da implicare palesemente una regia e intendimenti lesivi così articolati e mirati da non potersi scartare l’ipotesi, ancora più illecita, che vengano da più lontano di quanto si supporrebbe, e sui quali pure si chiederà che si indaghi, apparendo non ragionevole che dei privati cittadini, senza alcun altro fine che quello di diffamare gratuitamente, si impegni a tal punto.Espressioni in alcun modo inquadrabili nel diritto di critica: diritto dai contenuti eminentemente valutativi, dovendosi la critica configurarsi come un’analisi di eventi, condotte e fenomeni sempre e comunque soggetta ai limiti suddetti della continenza espositiva, rilevanza sociale dell’argomento e verità.
Al punto che persino le forme espressive connotate in una maggiore o minore misura dei caratteri della politicità, dell'arte, della scienza, della letteratura eccetera (caratteri qui ovviamente tutti inesistenti) possono essere suscettibili di censurabilità, sia pure secondo particolari canoni di valutazione che tengano conto dell'imprescindibile essenza positiva che deve caratterizzare le opere di particolare rilievo intellettuale.
Forme espressive, quelle in oggetto, molto men che ordinarie, soggette anche ai limiti della correttezza del linguaggio, dell’assenza di toni sarcastici, di accostamenti suggestivi, di toni sproporzionati, di insinuazioni, e in generale di attacchi personali volti a ferire l'altrui figura morale.
Limiti che investono anche la satira, ammissibile solo, in presenza di persone o fatti di rilievo collettivo, laddove si configuri come un mezzo rivolto sì a suscitare ilarità mediante rappresentazioni palesemente inverosimili o esagerate, ma solo per fini comunque assimilabili a una critica apprezzabile quantomeno negli intenti. Mentre non sono inquadrabili quali satira le espressioni connotate da valenze oggettivamente offensive, o che vadano oltre i confini di un'interpretazione sia pur forzata, ridicola o maliziosa di accadimenti reali, e divengano allusione gratuita e infondata a fatti inesistenti.
Limiti alla cui tutela la giurisprudenza è così fortemente rivolta che – per evitare che interpretazioni troppo indulgenti del limite della verità facciano prevalere il diritto alla cronaca sul quello alla reputazione – esige, non la mera verosimiglianza del fatto narrato o la cosiddetta verità putativa, ma la «rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati», dovendo l’agente rappresentare con assoluta fedeltà gli eventi come sono o come si presentano, in modo che la verità investa l’intero contenuto informativo della comunicazione (cfr. Cass. S.U. 26.3.83, Dotti; Cass. S.U. 30.6.84).
Laddove qui si è mirato, scientemente, attraverso delle gravissime falsità e delle asserzioni offensive, a cogliere l'obiettivo di generare gravi pregiudizi per colpirmi da un punto di vista morale e politico, oltre che economico, attesa la mia attività di avvocato.
Si è cioè inteso indurre il pubblico a dubitare della mia integrità morale mediante l'associare il mio nome a eventi e parole funzionali a richiamare mie condotte inesistenti.
Danni per la determinazione del cui ammotare economico vanno evidenziati i criteri guida razionali di natura oggettiva e soggettiva, tra i quali i parametri quantitativo, qualitativo e strutturale.
Parametri ognuno dei quali porta a conclusioni gravi, perché, per quanto attiene all'aspetto quantitativo, la pubblicazione veniva diffusa su internet, e aveva quindi il massimo della diffusione; per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, si sono scelti argomenti infamanti il più possibile; e, per quanto riguarda l'aspetto strutturale, la diffamazione è avvenuta attraverso dei sofisticati ancorché volgari espedienti verbali e visivi connotati da titoli, sottotitoli, espedienti grafici, commenti 'autorevoli' miranti ad avallare i contenuti, elementi rivolti ad accelerare la diffusione della notizia e la sua portata lesiva.