Per vedere l' integralità del video clicca su questo link:
http://salvo5puntozero.tv/marco-mori-chiede-la-custodia-cautelare-per-mario-draghi-e-matteo-renzi-13082014/
7 minuti circa di questo video sono presenti anche suYoutube, qui:
https://www.youtube.com/watch?v=vLYN-xbO484
Eccol questa parte del video, ma l'integralità del video stesso è, appunto, al primo Link, cioè:
http://salvo5puntozero.tv/marco-mori-chiede-la-custodia-cautelare-per-mario-draghi-e-matteo-renzi-
13082014/
Ecco infine il linkal video di ACCADEMIA DELLA LIBERTA', per conoscere meglio quanto l'Avv.Mori sostiene (è del 31 luglio 2014): https://www.youtube.com/watch?v=oBU13IAuGNk
VIGANÒ E BERGOGLIO SONO COLLUSI. DOPO AVER UCCISO LA CHIESA VISIBILE SI SPARTISCONO LA TORTA: BENI, OFFERTE, POTERE
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jeudi 14 août 2014
Chiedo la custodia cautelare per Matteo Renzi e Mario Draghi, ecco il perché.
FONTE: Chiedo la misura cautelare per Matteo Renzi e Mario Draghi, ecco il perché.
Il 7 agosto ho pubblicato un articolo in merito alla richiesta fatta dal Governatore di BCE, Mario Draghi, di cedere la sovranità nazionale per le riforme strutturali.
Orbene la cessione della sovranità nazionale e la lesione dell’indipendenza sono pacificamente reati che lo scrivente ormai denuncia fin dall’avvento del Governo di Mario Monti, il primo dei tre consecutivamente imposti dalla finanza e nominati da un Parlamento composto in violazione delle norme costituzionali.
Dopo una breve riflessione ho compreso che la situazione nel paese è troppo grave per non agire con ancora più forza. Ed allora non si devono più avere peli sulla lingua e le cose vanno dette per come stanno. Non c’è più nulla da perdere.
Pubblico dunque in integrale una denuncia, molto più semplice di quelle già depositate presso la Procura di Roma (ciò al fine di darne la massima diffusione mediatica), inoltrata a mezzo posta in data odierna e spedita anche agli stessi Mario Draghi e Matteo Renzi. Con tale denuncia richiedo la misura cautelare per entrambi per aver commesso gravissimi reati contro la personalità dello Stato.
Ovviamente pubblicare tale atto costituisce pacificamente diffamazione aggravata qualora i fatti da me enunciati non corrispondessero al vero e qualora contro i denunciati non si aprisse un procedimento penale e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 595 e 596 c.p. Orbene sfido pubblicamente Matteo Renzi e Mario Draghi a denunciarmi per quanto affermo nella missiva che allego e che riceveranno nei prossimi giorni.
Ed ecco la versione in pdf -clicca qui-
Ecco la mia intervista con Salvo Mandarà che ringrazio: http://salvo5puntozero.tv/marco-mori-chiede-la-custodia-cautelare-per-mario-draghi-e-matteo-renzi-13082014/
samedi 9 août 2014
L’incompatibilità manifesta tra una Banca Centrale indipendente e la Costituzione - studiolegalemarcomori.it - Riscossa Italiana
FONTE: L’incompatibilità manifesta tra una Banca Centrale indipendente e la Costituzione
Fin dal trattato di Maastricht del 1992 il cuore pulsante dell’Europa voluta dalla finanza neoliberista era il SEBC, ovvero il sistema Europeo delle banche centrali.
La banca centrale europea (BCE) e’ l’unico organo con il potere di emettere denaro (senza alcun limite quantitativo) e deciderne il suo costo all’interno dell’unione europea, autorizzando in tal senso anche le banche centrali dei paesi membri. Le stesse sono per la stragrande maggioranza società per azioni (talvolta di fatto in contrasto con il proprio statuto come avviene per la Banca d’Italia) le cui decisioni vengono prese in board nei quali sono le banche private commerciali, per mezzo dei loro rappresentati, a determinare le scelte di politica economica secondo i propri esclusivi interessi.
BCE, come riconfermato anche nel successivo Trattato di Lisbona, e’ organo completamente indipendente e sovrano: “Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli stati membri si impegnano a rispettare questo principio e non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti”.
Una simile norma non ha alcuna legittimazione sotto il profilo Costituzionale e dunque le leggi di ratifica dei trattati UE sono palesemente illecite e dovrebbero essere espunte dall’ordinamento.
In primo luogo il SEBC non e’ compatibile con l’art. 1 Cost. il quale prevede che la sovranità spetti al popolo. Dunque il riferimento costituzionale e’ ad ogni sovranità e pertanto anche alla sovranità monetaria che invece e’ stata ceduta al SEBC e conseguentemente alle determinazioni unilaterali delle banche commerciali che, votando nei board delle rispettive banche centrali, decidono le politiche monetarie UE.
Occorre rammentare che l’art. 1 Cost. prevede la possibilità di limitare la sovranità popolare con i vincoli del successivo art. 11 che testualmente recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Dunque la Costituzione consente unicamente limitazioni della sovranità e non le cessioni integrali come avvenuto con la sovranità monetaria. Inoltre non e’ rispettato neppure il secondo requisito, ovvero quello relativo alla reciprocità di queste cessioni. Oggi per l’Italia non disporre della sovranità monetaria comporta un costo maggiore per il proprio finanziamento sui mercati rispetto ad altri paesi UE e dunque, questa cessione, non pone gli Stati in condizioni di parità ma in una situazione di forte diseguaglianza che fomenta peraltro tensioni internazionali evidenti. Si finisce per fare esattamente l’opposto che favorire la pace tra le nazioni come vorrebbe il precetto costituzionale.
Altrettanto palese e’ poi l’incompatibilità del SEBC con l’art. 47 Cost. che dispone: “La Repubblica (omissis…) disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. Ovvio che una Banca centrale indipendente, che non può ricevere neppure semplici istruzioni o consigli dalle Nazioni, non e’ affatto controllata o coordinata dalla Repubblica. Anzi e’ vero il contrario, ovvero che e’ il SEBC a controllare gli Stati e determinarne le politiche anche per mezzo di veri e propri ordini. Ciò e’ ad esempio avvenuto in Italia nel 2011, con la nota e vergognosa lettera di imposizione delle politiche di austerità salita alla ribalta nella cronache di allora.
Siamo dunque riusciti nella mirabolante impresa di creare e codificare l’Europa della banche anziché quella dei popoli con le conseguenze economiche che purtroppo vediamo. Oggi i profitti delle lobby prevalgono sul pubblico interesse. Peraltro la sovranità moneteria non e’ l’unica ceduta in violazione di legge avendo l’Italia rinunciato (anche per conseguenza a quanto detto) anche alla sovranità economica, politica e legislativa e di questo si dirà in altri articoli.
Mario Draghi chiede di cedere la sovranità nazionale! - Avv. Marco Mori - riscossaitaliana.it
FONTE: http://www.studiolegalemarcomori.it/mario-draghi-chiede-di-cedere-la-sovranita-nazionale/
Mario Draghi chiede di cedere la sovranità nazionale! - Avv. Marco Mori
Mario Draghi chiede di cedere la sovranità nazionale! - Avv. Marco Mori
In data odierna Mario Draghi, il Governatore della banca centrale europea, ha pronunciato una dichiarazione a dir poco surreale. Draghi, cittadino italiano e come tale soggetto al rispetto delle leggi di questa nazione, ha espressamente invitato i paesi UE a cedere la loro sovranità per le riforme strutturali.
Ora come noto l’art. 11 Cost. recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
Pertanto la cessione di sovranità, al contrario della mera limitazione, e’ un fatto palesemente illecito. Ma non solo, e’ un atto ostile contro la personalità dello Stato e dunque un reato.
L’art. 243 c.p. punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.
Trattasi di disposizione normativa che mira a tutelare l’interesse del mantenimento della pace e dell’esclusione, nello svolgimento delle relazioni internazionali, di interferenze da parte di soggetti non autorizzati (ad esempio Mario Draghi), conniventi con lo straniero, capaci di compromettere i rapporti e la pacifica convivenza tra i popoli.
Il verificarsi dell’evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola per il quale è sufficiente l’avvenuta intelligenza con lo straniero a tale fine o a quello di compiere anche altri atti altrimenti ostili alla nazione che è proprio ciò che interessa in questa sede.
Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero (ovvero ciò che Draghi ha chiesto di fare oggi), accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto.
La stipula di un trattato o un qualsiasi accordo internazionale è pacificamente un atto d’intelligenza con lo straniero.
La qualificazione giuridica meno immediata è invece quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile”.
Atti di ostilità sono tutte le azioni d’inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino dannose per la personalità giuridica del paese, anche qualora non coercitivi o non violenti.
La qualificazione giuridica meno immediata è invece quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile”.
Atti di ostilità sono tutte le azioni d’inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino dannose per la personalità giuridica del paese, anche qualora non coercitivi o non violenti.
L’ordinamento democratico della Repubblica Italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione che all’articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.
Un atto d’intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale in violazione degli artt. 1 e 11 Cost. deve necessariamente qualificarsi come atto ostile a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.
Un atto d’intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale in violazione degli artt. 1 e 11 Cost. deve necessariamente qualificarsi come atto ostile a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.
Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione di quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l’indipendenza. Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.
La cessione di sovranità dell’Italia in favore di organismi stranieri rappresenta indiscutibilmente la fine dell’Italia quale nazione libera ed indipendente, ciò è esattamente quello che accadrebbe in caso di occupazione militare del paese. Siamo in presenza di un atto oggettivamente ostile alla personalità dello Stato.
Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità.
Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità.
Anche se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa essere atto compiuto nell’interesse del popolo italiano stesso ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta cancellazione.
Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità compiuta in violazione di principi fondamentali della nostra costituzione indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese.
Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità compiuta in violazione di principi fondamentali della nostra costituzione indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese.
Dunque un discorso come quello di Mario Draghi di cui si è già detto ove si enfatizza il disegno di cedere la sovranità nazionale in favore dell’Europa dei mercati non può lasciare francamente indifferenti.
A questo punto e’ doveroso chiedere alla Procura di Roma quali siano le loro intenzioni perché l’inerzia stavolta sarebbe davvero inaccettabile anche alla luce del fatto che Matteo Renzi (ovvero il Presidente del Consiglio) si e’ detto d’accordo nel procedere con le cessioni di sovranità.
riscossaitaliana.it - INTERVENTO BARRA CARACCIOLO CONVEGNO DI NAPOLI 11 LUGLIO
INTERVENTO INTRODUTTIVO SVOLTO AL CONVEGNO DI NAPOLI DELL’11 LUGLIO 2014
Luciano Barra Caracciolo
1- Nel pubblico dibattito odierno la più comune e scontata giustificazione offerta per introdurre ampie e radicali proposte di intervento sulla Costituzione del 1948, è che essa sia vecchia e superata.
A malapena si esplicita la ovvia e drammatica conseguenza che questo giudizio debba essere in realtà esteso al modello sociale ed economico che essa stabiliva. Cioè il modello di quella che Mortati definì la “democrazia necessitata” fondata sui diritti sociali, primo quello al lavoro, e sull’eguaglianza sostanziale come prioritarie guide delle politiche pubbliche. Mortati precisava che essa fosse “necessitata” perché, dopo 150 anni di lotte sociali seguite alla rivoluzione industriale e di tragedie conseguenti alla mancata soluzione dei problemi conseguenti, o la democrazia vive in queste forme “o, semplicemente, non è”.
L’obiezione più forte che, sul piano storico ed economico-sociale, si può muovere alla “vulgata” che la Costituzione sia vecchia è che le teorie normative ed il modello sociale che ad essa si vorrebbero sostituire sono ben più vecchi e sicuramente datati di quello accolto nel 1948; e ciò è attestato dalla stessa sequela di effetti fallimentari che l’economia liberista, ora prepotentemente riemergente, aveva provocato, tra cui i grandi traumi della crisi del ’29, della Rivoluzione russa e dello stalinismo, dello stesso avvento del fascismo e del nazismo.
Non si riflette mai abbastanza su quanto sia pericolosa l’incapacità di ricordare la vetustà di queste riedite teorie economiche, determinanti una vera “reazione” se non, ormai, un’aperta revanche sugli assetti democratici predicati dal costituzionalismo contemporaneo
A onor del vero, i modi in cui queste teorie sono state riproposte in Italia sono riassumibili nell’ambito della c.d. “costruzione europea”: e questo imponendo la suggestione salvifica di un’utopistica cooperazione economica che, nella realtà storica, non è mai propria dell’internazionalizzazione liberoscambista in cui si concreta l’Unione e, specialmente, la sua moneta unica.
Ma queste suggestioni sono risultate enormemente efficaci.
Una combinazione di controllo mediatico e di spinta accademico-culturale hanno portato al suddetto oblio delle radici democratiche necessitate della nostra Costituzione. Il movimento che si è fatto portatore di questa strategia può essere denominato “ordoliberismo”, termine sulla cui portata mi limito a rinviare a quanto scritto in altre occasioni.
2- Sta di fatto che il fulcro attivo dell’ordoliberismo, cioè la teoria del “vincolo esterno”, ha avuto una pretesa addirittura etica, in realtà, basata sulla manipolatoriasovra-enfatizzazione dei difetti fisiologici della democrazia: la spesa pubblica sociale, l’acritica demonizzazione del deficit di bilancio come mezzo di redistribuzione del reddito e di creazione del risparmio diffuso delle famiglie, si sono accoppiate alla stessa falsificazione mediatica dei dati reali sulla crescita del reddito nazionale legata al modello interventista industriale prescelto nella Costituzione.
Abbiamo assistito impotenti, come comuni cittadini, a questa operazione di oblio frammista ad un’accesa manipolazione dei dati: sul livello della spesa e del debito pubblico anteriori alla entrata nello SME ed al divorzio Tesoro-Bankitalia, sui reali (e ben minori) livelli di disoccupazione ad essi precedenti, sui livelli di crescita dei decenni anteriori agli anni ’80, e sull’alterazione della distribuzione delle quote del reddito nazionale, tra lavoro e profitti specialmente finanziari. Questi fatti traumaticamente modificativi delle aspettative collettive di crescita e di mobilità sociale sono poi culminati nell’accelerazione del trattato di Maastricht e dell’applicazione a tappe forzate dei suoi criteri di convergenza verso la moneta unica.
La giustificazione “etica” di tale negativizzazione di tutto ciò su cui si era basata, per usare le parole dello stesso Guido Carli, la crescita e il benessere di cui avevano potuto godere l’Italia nei primi tre del dopoguerra, si è quindi concretizzata nella generalizzata accusa di “corruzione e clientelismo”, additati come i presunti mali economici e sociali da risolvere; ciò ha preteso, riuscendovi, di legittimare la necessità di disattivare la precedente “politica” e gli strumenti costituzionali in cui si era espressa, senza alcuna seria dimostrazione e alcun oggettivo riscontro di ciò nei dati reali.
E, specialmente, senza mai considerare l’ipotesi che ben altri rimedi si potevano, e tutt’ora si possono proporre, per correggere questi inconvenienti.
3- Questa vicenda politico-culturale, o meglio propagandistica, restauratrice dell’economia neo-classica anteriore alla crisi del ’29, ha prodotto prima la diretta disattivazione, da parte dei trattati “europei”, della Costituzione c.d. economica, e poi, come sua inevitabile conseguenza, la successiva destrutturazione dei diritti fondamentali, segnatamente della grande conquista del valore fondativo dei diritti “sociali”, quelli di c.d. terza generazione.
L’operazione è riuscita a livello di imposizione di politiche economico-fiscali per la preponderante capacità di pianificazione e di finanziamento che il capitalismo finanziario ha potuto mobilitare sul piano accademico e mediatico: ma questa è vicenda assai nota, sulla quale le testimonianze, – anche dei maggiori premi Nobel, come Stiglitz, Krugman, Galbraith, o di altri grandi economisti, come De Grauwe e Chang-, rimangono tuttavia voci praticamente inascoltate; sicuramente in Italia, tetragona ed aggrappata alla dogmatica ordoliberista del “vincolo esterno”.
Sul piano giuridico-costituzionale la prevalenza del pensiero registrabile, l’equivalente del mainstream economico, si è incentrata sulla “illusione” della sostituibilità al modello della Costituzione economica del principio della concorrenza.
La invasività di tale illusione, puramente ideologica e derivante dalla presunta superiorità etico-culturale del modello europeo, in una irresistibile esterofilia che affligge periodicamente la comunità italiana, ha condotto, sul piano della riflessione costituzionale, a quello che si può definire l’eurostrabismo.
4- Esso è stato tanto più forte quanto più l’internazionalizzazione economica, liberoscambista, offerta da Maastricht si è saldata con l’ulteriore vulgata della inevitabile “globalizzazione”, dimenticando di spiegare agli italiani che quest’ultima, come la stessa UE, è null’altro che una creazione istituzionale, umana e fallace, e per di più condotta sul terreno di organizzazioni internazionali, come il FMI, il WTO, l’OCSE, la World Bank.
Questi organismihanno agito sotto la crescente influenza del capitalismo finanziario prevalente, imponendo non solo la prevalenza de facto del diritto internazionale sulle Costituzioni democratiche, ma la stessa privatizzazione del diritto internazionale così elaborato. Privatizzazione degli interessi sottostanti, ovviamente, per quanto corrispondenti a enormi organizzazioni economiche sempre più decise a impadronirsi di una influenza dominante nel determinare le politiche degli Stati costituzionali democratici.
In questo scenario, l’EUROSTRABISMO, cioè l’indifferenza etico-ideologica dei giuristi a oltre 20 anni di crescente disapplicazione della Costituzione, si rivela dunque il frutto di un “fattoide” giuridico: e cioè che il principio di (libera) concorrenza, unito a quello della “neutralità della moneta” siano anzitutto corrispondenti, come potenzialità realizzabili, alla realtà del capitalismo “reale.
Ed invece, alla prova dei fatti storici, già con la crisi del ’29 si evidenziò l’inadeguatezza della teoria economica liberista, di fronte alla schiacciante prevalenza di oligopoli e monopoli nella struttura della produzione. Si è cioè dato per scontato che tali principi potessero assurgere a pari dignità rispetto a quelli dell’intervento pubblico disegnato nella Costituzione economica, mitigatore dei fallimenti del mercato e degli equilibri distruttivi della “sottoccupazione” derivanti dai primi.
Come conseguenza di tale diffusa supposizione dei giuspubblicisti, svincolata da dati e adeguate conoscenze economiche, si ritiene che la disattivazione della Costituzione economica, e con essa le privatizzazioni e liberalizzazioni, siano uno strumento neutrale, ininfluente sui principi fondamentali della Costituzione, e come tale, “equivalente e moderno” nel perseguimento del benessere e della piena occupazione.
5- Colpevolmente o meno che sia, questa concezione porta ad un enorme e inavvertito inconveniente: il riduzionismo della democrazia a “metodo” (idraulico-sanitario), che è un portato del neo-liberismo, esplicitamente teorizzato dal suo esponente più influente sulla costruzione europea, cioè von Hayek.
Per Hayek la democrazia come metodo è la pura espressione elettorale svincolata da un quadro di valori sociali irrinunciabili, quindi una sorta di sondaggismo permanente e corrispondente all’agenda degli interessi economici prevalenti; egli intuì che in chiave di struttura economica sovranazionale, la democrazia come “metodo” produceva l’auspicato effetto della definitiva ed irreversibile “dispersione della sovranità” (di cui ha anche parlato Giuliano Amato). Questa dispersione restituirebbe l’efficiente struttura del capitale contro la presunta ingiustizia dei diritti sociali pluriclasse, visti come ingiustificabili privilegi limitativi della “libertà” sancita da una Legge allo stato naturale, superiore alla stessa legislazione costituzionale.
Abbracciare questo approccio, senza saperne stimare le conseguenze economiche prima ancora che sociali, indebolisce perciò i presupposti di qualsiasi contrasto al riduzionismo della democrazia a puro “metodo” e al sondaggismo: rimane infatti insoluto il problema dell’effettiva conservabilità dei valori fondamentali di una democrazia del lavoro come quella disegnata dalla Costituzione primigenia. E da ciò deriva l’incapacità di comprendere che la vera grund-norm della costruzione europea incentrata sulla moneta unica non è la libera concorrenza (puro mito astratto e deduttivistico) quanto la “forte concorrenza” tra Stati-sistema (non tra imprese!), la stabilità dei prezzi e il concetto di piena occupazione neo-classico(cioè di sottoccupazione del lavoro deflazionato).
Da qui anche la sopravvalutazione del sistema antitrust e delle autorità indipendenti, che sono il rafforzamento e non il bilanciamento sociale della prevalenza del neo-liberismo istituzionalizzato (cioè dell’ordoliberismo sovranazionale).
6- Ed infatti, la piena concorrenza, vista come libero gioco e incontro della domanda e dell’offerta, nella struttura attuale, comune a tutto il capitalismo avanzato, caratterizzato dall’oligopolio, dai poteri di mercato e dalla relativa prevalente finanziarizzazione, finisce con sempre più drammatica evidenza per applicarsi solo al mercato del lavoro, ripristinandosi così il lavoro-merce, cioè la negazione del suo legame costituzionale con la dignità e lo sviluppo della persona. Questa rimercificazione è particolarmente connessa al sistema della moneta unica, incentrato sui capisaldi della banca centrale indipendente e proprietaria di una moneta che non appartiene più né a uno Stato nazionale né a un governo federale capace di sviluppare politiche economiche autonome di correzione degli inevitabili squilibri interni all’unione monetaria; un’unione che risulta così affrettatamente e autoritariamente imposta sull’assenza, anzi sull’esplicito divieto, di ogni solidarietà fiscale tra gli Stati coinvolti (artt.123-125 TFUE).
7- Le stesse problematiche dal capitalismo oligopolistico e finanziario, con le sue logiche basate sulla repressione dell’inflazione, e quindi dei livelli salariali, e sulle aspettative speculative ad alta instabilità finanziaria, si erano già viste all’opera nella crisi del ’29.
In quella occasione, l’ortodossia economica, esattamente come oggi, si era rivelata incapace di offrire rimedi alla crisi, ostinandosi nell’idea che il mercato si correggesse per sua forza spontanea, ritrovando la piena occupazione. E ottenendo, in questa ostinazione “politica”, null’altro che i risultati opposti.
Ciò che tutt’ora si nega è che esista una crisi da domanda e le proposizioni delle autorità monetarie ed economiche, europee e degli Stati membri, ripercorrono la stessa apparente fiducia che valga ancora la Legge di Say, per cui la produzione genera sempre il flusso di reddito che ne consente il consumo e il necessario investimento. La scarsità di domanda era ammessa come possibile solo come fenomeno transitorio, inevitabilmente correggibile con l’abbassamento delle pretese salariali, considerate rigide e illegittimamente gonfiate dalla presenza anticoncorrenziale dei sindacati.
Se non poteva esistere una scarsità di domanda, ma solo squilibri del mercato del lavoro, non potevano esserci, ieri come oggi, argomenti a favore di un’azione pubblica di sostegno alla domanda. Oltre a non essere necessaria, una tale azione violava i canoni di una finanza pubblica “sana”.
Il governo, si diceva e si dice, come una famiglia privata, deve vivere dei suoi mezzi e senza contrarre debito: da qui la neo-mitologia del pareggio di bilancio e di quella autentica via per l’infelicità collettiva dei tanti, sacrificati all’avidità dei pochi creditori che concentrano la ricchezza, che Keynes definì “l’incubo del contabile”.
8- Dunque la Costituzione del 1948, ed in un modo che si rivelò egregio, almeno nelle soluzioni adottate dall’Assemblea costituente, ieri come oggi, interviene a regolare tutti questi problemi posti dai fallimenti dei mercati e dalla inevitabile tendenza di questi alla instabilità finanziaria. Essa prese atto di 150 anni di impotenza delle teorie liberiste a risolvere problemi causati dagli stessi fenomeni che si manifestano oggi e agì di conseguenza. Stabilì perciò dei valori fondamentali non negoziabili in sede internazionale e una Costituzione economica che ne costituisse l’imprescindibile presidio, mediante l’intervento macroeconomico dello Stato, salvando però la libertà dell’iniziativa d’impresa nell’ambito delle immutate regole microeconomiche. L’innovazione tecnologica e la dimensione industriale crescente, non governate dalla mano pubblica, e latitando il funzionamento effettivo della famosa “mano invisibile del mercato”, che Smith derivò da S.Tommaso D’Aquino, aggravano i problemi del capitalismo contemporaneo nella stessa internazionalizzazione degli scambi.
Siamo di fronte, quindi, a un fallimento che ci si ostina a replicare, ignorando dati economici evidenti e dinamiche ed effetti che in un recente passato erano visti come scontati, perché già consegnati alla Storia come esempi dei più insidiosi pericoli che alla democrazia “necessitata” potesse portare lo strapotere dei pochi sui molti; alla democrazia “necessitata”, cioè all’unica possibile ed effettivamente vissuta nella Storia degli Stati moderni.
9- In sintesi, occorre aprire gli occhi sul fatto che, oggi l’euro, accompagnato dal complemento inevitabile dei suoi vincoli fiscali, è antitetico alla funzione statale di garanzia dei veri diritti fondamentali. La sua pretesa neutralità, smentita dai drammatici squilibri commerciali e dalle relative posizioni debitorie che si sono drammaticamente accumulate nell’Unione monetaria, non può essere legittimamente accettata come strumento di messa in sospensione della Costituzione italiana: e ciò, né alla luce dei limiti posti dall’art.11 Cost. per l’adesione a trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, né di quelli posti dall’art.139 per la stessa revisione costituzionale. Questi ultimi, ovviamente, per il modo in cui va intesa la immutabilità della forma repubblicana, vanno compresi tenendo conto delle risultanze dei lavori della Costituente e delle precisazioni della Corte costituzionale sui c.d contro-limiti (cioè dei limiti che l’ordinamento costituzionale sovrano deve poter opporre ad ogni forma di diritto internazionale).
Su questi aspetti tentano di trovare delle soluzioni le proposte di emendamento costituzionale che seguono e che, spero, dopo questa introduzione, e quanto hanno detto e diranno anche gli altri relatori, vi parranno più comprensibili e necessarie.
Quella che è in gioco, ormai, è la stessa sopravvivenza della democrazia, intesa come tutela di un sistema valori sociali fondamentali: il vallo costituzionale verso la barbarie di uno spietato liberismo, camuffato cosmeticamente in forme nuove, mostra ormai troppe crepe e “desuetudini” e si sente un’atmosfera di attacco finale che spinge verso un’inammissibile e definitiva rottura dell’ordinamento.
riscossaitaliana.it - INTERVENTO RINALDI CONVEGNO NAPOLI 11 LUGLIO
INTERVENTO CONVEGNO DI NAPOLI 11.7.14
Antonio Maria Rinaldi
Da molto tempo ormai è stato issato un “muro di gomma” e di complice omertà a difesa dell’attuale costruzione monetaria europea, considerata come unica panacea per risolvere ogni problema che affligge il nostro Paese e in più in generale la profonda crisi d’identità del Vecchio continente. Si cerca di sovrapporre l’Europa e l’aggregazione monetaria come un tutt’uno, mentre sono due concetti in questo momento in contrasto, in quanto, se problemi sussistono, sono proprio esclusivamente a carico della moneta unica. Nel nostro Paese è totalmente mancato un dibattito costruttivo sulla tematica a differenza degli altri in cui tutte le forze si sono confrontate da tempo.
Il vincolo esterno, che nelle intenzioni dei costruttori di Maastricht avrebbe dovuto rappresentare la massima garanzia per la crescita delle economie europee, si è ben presto rivelato un cappio al collo per gran parte di esse, avendo introdotto regole anacronistiche a beneficio di pochi e a discapito di molti. Il modello economico di riferimento su cui è stato costruito l’euro, ponendo come unico dogma la stabilità dei prezzi e il rigore dei conti come presupposto per la crescita stessa, si è ben presto rivelato di fatto un metodo esclusivo di governo sovranazionale, travalicando e surrogando quelli democraticamente previsti e legittimati dal suffragio universale. E’ stato violato lo stesso concetto di democrazia, estraniando non solo i rispettivi Parlamenti e Governi nazionali da qualsiasi potere decisionale, ma interrompendo quell’essenziale legame imprescindibile e non negoziabile che lega i cittadini alle Istituzioni democraticamente elette. In questo momento, per come si sta utilizzando la democrazia, siamo subendo la più subdola delle dittature! Si, siamo in piena dittatura economica.
Le rispettive economie nazionali non hanno più potuto mettere in atto politiche economiche perfettamente tarate per le proprie caratteristiche ed esigenze di crescita e tutto è stato demandato ad un sistema oligarchico autoreferenziale che ha utilizzato i propri poteri a scapito del bene comune. Sono stati attivati dei “piloti automatici” per il sostentamento della costruzione monetaria esclusivamente al fine di salvaguardare il sistema finanziario e non certo a vantaggio del sistema delle imprese e delle famiglie.
L’attuale dissennata conduzione per il sostentamento e la sopravvivenza stessa dell’area valutaria comune, porterà inevitabilmente al disastro e l’unica via d’uscita possibile è nel ridisegnare profondamente questa impostazione poiché in palese contrasto con qualsiasi elementare principio economico di crescita nella stragrande maggioranza dei paesi membri, anche a costo di ritornare ciascuno sui propri passi verso l’autonoma Sovranità monetaria perduta.
Il ricorso esasperato all’austerity ha determinato un continuo e devastante effetto moltiplicatore della crisi non percepito né dai suoi più accaniti sostenitori né paradossalmente dagli ormai tanti critici, in quanto l’austerity stessa è semplicemente l’applicazione tecnica del modello economico posto a sostegno della moneta unica. Il rigore dei conti non è altro che l’unico modo per supportare l’euro, avendo i Trattati e regolamenti comunitari privato i propri membri degli strumenti base per la gestione dei fabbisogni finanziari degli Stati. In ultima analisi gli ideatori di Maastricht hanno considerato a tutti gli effetti, per mezzo del ricorso fiscale, i cittadini e il sistema delle imprese i veri ed unici prestatori di ultima istanza, non contemplando una Banca Centrale con tale funzione. Pertanto l’euro non è sostenibile senza il ricorso all’austerità e qualsiasi modifica ai Trattati non porterebbe a nessun miglioramento.
La domanda d’obbligo pertanto è la seguente: che vantaggio può avere la possibilità di ottenere più flessibilità dalle rigidissime regole di bilancio, se “sforare” di qualche decimo di percentuale il 3% significherebbe solamente procrastinare i problemi, in quanto tale possibilità si trasferirebbe in un immancabile aumento del debito pubblico rimanendo tuttavia privi di qualsiasi strumento idoneo alla sua gestione? E poi che senso avrebbe chiedere tale sforamento dal 3% quando la stessa classe politica ha già firmato il Fiscal Compact che prevede l’introduzione nel dettame costituzionale del principio del pareggio di bilancio? Ricordo inoltre che dei 25 Stati firmatari il Fiscal Compact solamente l’Italia ha già modificato la propria Costituzione (art.81) per recepirne gli obblighi.
Nel nostro futuro pertanto rimangono solamente, oltre al sempre più oneroso ricorso al drenaggio fiscale, il taglio della spesa e le dismissioni del patrimonio pubblico. Sappiamo però che la spesa primaria italiana, cioè al netto degli interessi sul debito, è già inferiore alla media UE (dati ufficiali AMECO) e che ulteriori tagli andranno inevitabilmente ad influire sulla spesa sociale e che le dismissioni di patrimonio pubblico rischiano di trasformarsi in vere e proprie svendite di Stato. Risulta conveniente alienare partecipazioni come ENI, ENEL ecc. i cui dividenti percentuali sono superiori al costo del mantenimento del debito che andrebbero a ridurre? Gli immobili da cedere sono spesso occupati da Amministrazioni centrali o periferiche e quest’ultimi si troverebbero nelle condizioni di pagare affitti più onerosi di mercato, annullando qualsiasi effetto di convenienza economica portando a saldo negativo le operazioni di vendita.
A distanza di quindici anni dalla nascita dell’euro, ciò che doveva essere lo strumento per mettere sotto tutela l’esuberanza tedesca dopo la riunificazione, si è rivelato invece il migliore dei mezzi per mettere sotto controllo e tutela l’Europa dalla Germania stessa. L’Italia è stata poi la nazione che ha sofferto di più: seppur adottando in passato un modello economico imperfetto era riuscita a risorgere dopo il disastro della guerra, raggiungendo l’impensabile traguardo della quarta potenza economica mondiale, sfruttando sapientemente il formidabile connubio fra proprie politiche economiche e il suo innato estro creativo, mentre ora è costretta ad annaspare in una crisi che ha precedenti solo se raffrontata con quella del ’29. Basta analizzare i dati macroeconomici relativi all’andamento della produzione industriale comparata Italia-Germania: man mano che venivano adottate politiche economiche per realizzare la convergenza monetaria, il vantaggio del nostro Paese diminuiva progressivamente fino a raggiungere lo spaventoso divario di meno 41 per cento dei nostri giorni.
E’ possibile che nessuno, ad iniziare dalla nostra classe politica e industriale dirigente, non è mai riuscita ad intuire e comprendere che i vincoli esterni dei Trattati, che dovevano ingenuamente rappresentare nelle loro menti lo stimolo per poter compiere il rinnovamento che in modo autonomo non si sarebbe mai riuscito a realizzare, era nella realtà il modo più subdolo per poter “disinnescare” l’immenso potenziale della nostra industria, ridotta ormai alla deindustrializzazione e alla desertificazione a causa della spietata logica delle aree valutarie? Le dissennate privatizzazioni compiute per far fronte inutilmente agli impegni imposti dai parametri e la globalizzazione dilagante senza regole hanno inesorabilmente fatto il resto.
L’euro ha permesso che i problemi nazionali diventassero definitivamente cronici e che nessuna terapia fosse ormai più idonea, ad iniziare dall’esplosione dei debiti pubblici e privati, ormai monchi dei mezzi di gestione classici di politica economica a disposizione di qualsiasi Stato Sovrano. Come è possibile qualsiasi forma di crescita economica se si è adottata una moneta anomala la cui rigidità delle regole condizionano a senso unico l’economia reale e non viceversa, così come avviene in tutti i sistemi economici del resto del mondo?
La moneta comune ha dimostrato inequivocabilmente di aver amplificato le crisi economico-finanziarie esogene, trasferendo oltremodo alle economie reali domestiche gli oneri e i costi, sottraendo risorse vitali alla crescita per destinarle alla mutualizzazione degli errori compiuti altrove e nell’interesse di pochi, tradendo l’iniziale visione dei Padri Fondatori che avevano posto il cittadino al centro del disegno d’Europa.
Non a caso dei 28 paesi membri dell’UE quelli che vantano saggi di crescita positivi e che hanno meglio resistito alla crisi, sono proprio quelli che non adottano l’euro, a testimonianza che le autonomie nella gestione delle proprie politiche economiche hanno protetto quei paesi dagli shock esterni non prevedibili e ne tantomeno gestibili. Da evidenziare che lo stesso Trattato di Lisbona prevede, agli artt.139 e 140, la convivenza all’interno della UE di Paesi “con deroga” e “senza deroga”, cioè con la possibilità di rimanere con la propria valuta adottando l’euro.
Alla luce di quanto esposto, è giunto pertanto il tempo di verificare se i vantaggi tanto declamati negli anni passati per l’adozione della moneta comune sussistono ancora e se i disagi ormai non siano superiori. E’ necessario però considerare sui piatti della bilancia non più solamente gli sterili dati e parametri macroeconomici, come i rapporti fra deficit e PIL e quest’ultimo con l’entità dei debiti pubblici, ma inserire ben più significativi elementi che identificano l’economia reale e la dignità stessa dell’individuo. Cosa ce ne facciamo nell’avere la “virtuosità” del tasso dell’inflazione al 0,3% se per poi perseguirla ci ritroviamo al 13 e passa per cento di disoccupazione con vergognose punte percentuali per i giovani? Cosa ci interessa ossessivamente rincorrere parametri e numeretti per soddisfare esclusivamente le regole dei Trattati e dei regolamenti comunitari se poi il prezzo da pagare come contropartita è la dissoluzione di una Nazione, dello Stato sociale, la disperazione di famiglie e di piccole imprese, che ricordo essere il 90 per cento del nostro tessuto industriale? E’ anche possibile che nessuno faccia gli interessi veri del suo Paese per il bene comune della sua gente?
Studio di Luciano Barra Caracciolo sulle PROPOSTE EMENDATIVE PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA LEGALITA’ COSTITUZIONALE.
1- LA STRUTTURA NORMATIVA DELLA COSTITUZIONE DEMOCRATICA. LA TIPOLOGIA DEI SUOI CONTENUTI.
Le Costituzioni democratiche “nazionali” valgono, oggi più che mai, come garanzia indispensabile delle libertà degli individui e dei popoli e assumono il ruolo di estremo baluardo della “possibile” e “residua” democrazia.
Su ciò appare opportuno fare una sintesi generale, la più nitida possibile, che colleghi questo aspetto al “modo” in cui sono strutturate le stesse Costituzioni.
Cominciamo col dire che le norme costituzionali, in relazione al loro possibile contenuto “tipico”, possono essere classificate in tre tipologie:
1) i diritti e i principi fondamentali in senso proprio, quelli che fissano il fondamento e la titolarità della sovranità (cioètale titolarità ha un fondamento democratico, in quanto risiede nel popolo inteso come comunità complessiva dei cittadini), e quelli che stabiliscono altresì i “fini” irrinunciabili che persegue tale comunità. Questi fini, che riflettono un sistema di valori socio-economici, sono perseguiti attraverso le “istituzioni” costituzionali, (art.1 Cost. “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”), le quali non possono far altro che ricercarne la effettiva realizzazione, nel tempo: sono cioè ad obbligatorio e costante perseguimento;
2) i principi “programmatici” cioè quelli che predeterminano le linee di azione che le stesse istituzioni devono perseguireper rendere effettivo il costante perseguimento dei “fini” fondamentali. Sono perciò dei “corollari” che connotano, in termini di azione di governo-legislazione, un percorso in assenza del quale i principi-fini rimarrebbero in costante pericolo di rimanere irrealizzati (tali sono, ad es; gli artt 36-38 Cost. e più in generale le norme della “Costituzione economica” di cui si è sopra parlato in termini di “sterilizzazione” occulta, e della cui importanza, negletta, in termini di complessiva caratterizzazione del modello sociale costituzionale, si è detto fin dal primo capitolo della Parte I);
3) le norme di organizzazione, quelle che determinano in concreto come le istituzioni debbano essere strutturate in modo che tale stessa struttura garantisca il perseguimento dei fini e la effettività delle linee di azione programmatica. Tali norme sono dunque di tipo strumentale, dato che l’organizzazione è legittima solo in quanto coerentemente funzionale all’effettiva azione realizzativa dei valori inderogabili.
A questo punto occorre verificare se e in che misura queste tre categorie di norme siano modificabili. Che è un problema generale distinto da quello della “rigidità” della Costituzione, che significa principalmente, modificabilità “a certe condizioni”, in particolare mediante deliberazioni della Camere con un procedimento più complesso di quello dettato per l’adozione delle leggi ordinarie ed attualmente disciplinato dall’art.138 Cost.
E per fare questa verifica partiamo da un’analisi strutturale, prima, e funzionale, poi, della nostra stessa Costituzione.[1]
La Costituzione, secondo l’art.139, che definisce i limiti della revisione, non può essere mutata quanto alla “forma repubblicana”. Tale locuzione è normalmente intesa, in una lettura sistematica, fino ad includervi i principi fondamentali (artt.1-12 Cost.), cioè i principi fondanti da cui quella “forma” non è, storicamente e concettualmente, scindibile.
Nella forma repubblicana entrano altre parti della Costituzione ma in riferimento al susseguente, (nella partizione della Carta), ”Ordinamento” della stessa forma repubblicana, inteso cioè come insieme di moduli organizzativi di funzioni e organi di livello costituzionale, che “devono” esserci, ma che, in certe loro “modalità”, non sono “fondativi” della forma repubblicana in modo assoluto, come accade per i principi fondamentali (che essendo fondanti non risultano “comprimibili” nella loro integrale espressione contenutistica).
Si deve cioè ritenere che la “revisionabilità” non alteri la “forma repubblicana” quando coinvolga una previsione costituzionale “ordinamentale”, purché quest’ultima sia considerata nella parte del suo contenuto che non riflette la segnalata relazione di stretta “funzionalità” alla realizzazione dei principi fondamentali (tutti): dovrebbe, cioè, formularsi una valutazione di ragionevolezza e di adeguatezza strumentale, in modo che eventuali modifiche ordinamentali non possano mai, direttamente o indirettamente, comprimere i principi fondamentali e l’attivazione, “servente” ad essi, di determinati compiti, funzioni e organi.
Tale “revisionabilità attenuata” – che è quella oggetto dei numerosi disegni di revisione susseguitisi negli ultimi decenni, senza che sia peraltro emersa una seria ponderazione dei limiti qui evidenziati – riguarda, con le diverse gradazioni che verranno specificate:
- la Parte I, “diritti e doveri dei cittadini”:
Titolo I “rapporti civili” artt.13-28;
Titolo II “rapporti etico-sociali”, artt.29-34;
Titolo III “rapporti economici”, artt.35-47; Titolo IV, “rapporti politici”, artt.48-54;
la Parte II “ordinamento della Repubblica”:
Titolo I, “il Parlamento”artt.55-82;
Titolo II, “il Presidente della Repubblica, artt.83-91;
Titolo III, “il Governo”, artt.92-100;
Titolo IV “la Magistratura”, artt.101-113;
Titolo V, “le Regioni, le Province, i Comuni”, artt.114-133;
Titolo VI, “Garanzie Costituzionali”, artt.134-139.
N.B. Va anche considerato che, a rigore, gli artt.138 e 139, quelli che disciplinano proprio la revisione costituzionale, rientrano tra le previsioni “chiave” che garantiscono (appunto come una serratura) la immutabilità della forma repubblicana e quindi non sarebbero “logicamente” assoggettabili a revisione, integrando una essenziale precondizione di “inattaccabilità” dei principi “fondamentali” degli artt. 1-12, come fondanti la stessa “forma repubblicana”.
2- I LIMITI GENERALI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
Fatta questa precisazione di principio, si può ipotizzare che, a parte i principi fondamentali, la Parte I e la Parte II della Costituzione, sono suscettibili di un certo grado di revisione “funzionale”, seguendo un prudente principio-guida: la forma repubblicana corredata dei principi fondamentali non è mutabile, ma esistono varie possibilità di organizzarne l’ordinamento legislativo e governativo, il potere giudiziario, le autonomie territoriali, e le garanzie costituzionali, purché non siano, appunto, posti in pericolo i principi fondamentali intesi nella loro piena portata.
Tuttavia, alla luce dell’esposizione svolta fino ad ora, quantomeno ogni previsione della Parte I della Costituzione, cioè l’intera gamma dei diritti e doveri dei cittadini, assume il naturale ruolo di enunciazione dei principi programmatici che costituiscono appunto il campo di una “specificazione necessitata” (e come tale caratterizzante), attuativa dei diritti fondamentali stessi.
Seguendo in chiave storica la nascita e la strutturazione delle Costituzioni moderne, emerge che, in ragione della loro origine “negoziata” e della connessa funzione evolutiva, tali principi programmatici, quali appunto quelli della Parte I della Costituzione italiana, svolgono il ruolo di prefissare il concreto modello di società che corrisponde agli stessi principi fondamentali: cioè sono delle previsioni che, come abbiamo appena detto, segnano “un percorso in assenza del quale i principi-fini rimarrebbero in costante pericolo di rimanere irrealizzati”.
Se questa è la posta in gioco, dovremmo assumere una “revisionabilità” di tali norme soltanto, come si dice nel linguaggio giuridico, “in melius”: cioè a condizione che le norme di emendamento costituzionale risultino obiettivamente volte a precisare ed ampliare, i compiti generali e gli indirizzi incombenti sulle istituzioni democratiche, al fine di dare una più piena realizzazione ai diritti fondamentali.
Ne risulterebbero perciò, dal punto di vista dell’art.139 Cost., esclusi quei mutamenti di testo e di senso sostanziale delle norme che possano invece rendere più aleatoria e ristretta la tutela e la realizzazione nel tempo degli stessi diritti.
Questo “metro di giudizio” interpretativo finisce per applicarsi, ad esempio, alla previsione del pareggio di bilancio, che, non contenuta nella Parte I della Costituzione, “a maggior ragione”, non può sottrarsi a una verifica di compatibilità funzionale con la realizzazione dei diritti fondamentali.
Valore assimilabile ai principi fondamentali (cioè livello di forza costituzionale rafforzata, non rivedibile), poi, hanno taluni principi, del diritto internazionale generale e dei Trattati legati al fenomeno del diritto europeo.
Queste enunciazioni vanno però sempre assunte, in quanto derivanti da una fonte pattizia internazionale, nei limiti segnati dall’art.11 Cost.: ciò in quanto comunque derivanti da accordi che, svoltisi tra le organi statali dotati del potere negoziale attribuito dalle norme interne, in conformità ai criteri di legittimazione del diritto internazionale, rivestono sempre la natura di “fonte derivata”, non ascrivibile al Potere Costituente originario che è alla base delle Costituzioni: vanno perciò presi in considerazione laddove riflettano, cioè si pongano senza equivoci “in armonia con”, per l’appunto, i “principi fondanti” della Costituzione italiana, intesi nel senso espanso sopra precisato.
E non, invece, quando costituiscano soltanto una delle varie possibili soluzioni, alternativamente possibili, ad un certo aspetto della cooperazione per “la pace fra le Nazioni” (art.11 Cost.), e, peraltro, andando subordinati o disattesi quando non risultino con evidenza compatibili con i principi fondamentali della Costituzione.
In tal senso, oltre a un complessa vicenda di integrazione tra giurisprudenza della Corte costituzionale e quella di giustizia europea, depone il valore meramente ricognitivo, e quindi “aperto” alla costante verifica di compatibilità qui precisata, dell’art.117, comma 1, Cost.: ”La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali…”
L’indicazione prioritaria della Costituzione “primigenia” (per usare la locuzione di Mortati), come termine di paragone della “compatibilità”, vale obiettivamente pure rispetto all’ordinamento comunitario e agli obblighi derivanti dagli atti che in esso variamente si inscrivono.
3- REVISIONE COSTITUZIONALE E SINDACATO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
Proprio la fortemente controversa esperienza dell’inserimento del c.d pareggio di bilancio nel testo Costituzionale, pone già una prima esigenza di precisare i limiti e i presupposti che, già oggi, in una lettura della Legge Suprema dello Stato aderente alla volontà espressa in sede “costituente”, si impongono non solo alla revisione costituzionale in sé considerata, ma alla stessa interferenza dei trattati internazionali sui principi immodificabili che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale.
In proposito si richiama l’art.11 Cost. che, va rammentato, non a caso è inserito tra i “principi fondamentali” ed è quindi parte delle norme inviolabili e inemendabili nella stessa sede di revisione. Il suo testo è estremamente stringente nel configurare le condizioni rigorose che possono far accedere alle (mere) “limitazioni di sovranità”. Queste ultime, non costituiscono dunque, alla lettera e nella sostanza, delle (mai menzionate) “cessioni”, cioè devoluzioni a titolo definitivo a soggetti estranei alle istituzioni democratiche italiane, ma mere parziali “compressioni”, necessariamente transitorie e reversibili, in quanto ammesse solo se funzionali agli scopi indicati nell’art.11 stesso e come tali soggette all’obbligo, incombente sulle istituzioni democratiche di governo, di una costante, cioè continuativa, verifica della presenza e del mantenimento delle condizioni effettive che giustificano tali “limitazioni”.
L’art.11 recita:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
E’ chiaro, a fronte di una qualsiasi elementare interpretazione letterale e sistematica della Costituzione, che anche queste “deroghe”, – parziali, transitorie e reversibili, in quanto costantemente soggette alla verifica di attuale funzionalità agli scopi fissati dall’art.11, – incontrano gli stessi limiti di contenuto della stessa possibilità di revisione costituzionale. E ciò “a maggior ragione” essendo, quelli posti nei trattati internazionali, sempre dei contenuti e dei vincoli subordinati alle norme della Costituzione primigenia nel livello delle fonti.
Di conseguenza, tali contenuti e vincoli non possono mai contrastare le parti della Costituzione primigenia non assoggettabili a revisione nei sensi indicati al paragrafo precedente.
Poiché, invece, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali sono state approvate senza porsi il problema delle ricadute dei trattati stessi sulla immodificabilità dei principi fondamentali, nonché della parte “coessenziale” delle norme della stessa Costituzione primigenia che ne riflette la diretta attuazione, si rivela utile meglio esplicitare una formula dell’art.139 Cost. che sia chiarisca questo punto, pur corrispondente a quanto ritenuto in via interpretativa dalla originaria dottrina costituzionale e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (aggiunte in neretto):
Art.139.
“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, né essere derogata dalle fonti pattizie di cui all’art.11. In essa sono inclusi tutti i principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 nonché i principi sociali, economici e organizzativi che ne assicurano la effettiva e inderogabile realizzazione. In nessun caso possono essere apportate modifiche alle restanti norme costituzionali se non per i fini di cui all’art.3 comma 2, e fatto comunque salvo il carattere solidaristico e fondato sul lavoro dell’ordinamento repubblicano democratico”.
2.1. Profili di tutela effettiva dell’integrità della Costituzione relativi al sindacato di legittimità costituzionale.
Precisato come e perché l’incidenza del diritto internazionale derivante da Trattati di qualunque genere (c.d. diritto internazionale “pattizio”) non possa mai varcare la soglia dei principi fondamentali e delle loro proiezioni di principio direttivo per l’azione delle Istituzioni democratiche repubblicane, si pone il problema di come garantire la verifica di compatibilità del diritto internazionale pattizio nei segnalati termini di una corrispondenza alle condizioni poste dall’art.11 Cost., verifica che risulti non solo costante nel tempo ma anche tempestiva (non tollerando, i principi fondamentali, una compressione prolungata neppure “de facto”).
Il problema del sindacato di legittimità costituzionale in termini di “prevenzione” di effetti applicativi contrari all’ordine costituzionale, spesso perduranti nel tempo e con l’attitudine a divenire irreversibili (in virtù del principio dei “rapporti esauriti”, configurato variamente e non sempre in modo “lineare”, dalla stessa Corte costituzionale), si pone in realtà di fronte ad ogni espressione del potere legislativo.
La recente vicenda della legge elettorale ne costituisce una vistosa conferma.
Il modo più efficiente per minimizzare gli inconvenienti connessi alla (eccessiva) distanza di tempo tra introduzione di una legge sospetta di incostituzionalità e pronuncia che la dichiari quando ormai tale legge ha dispiegato una consistente serie di effetti (lesivi dei beni costituzionalmente protetti), è quello di introdurre un sindacato diretto della Corte non connesso alla rimessione “incidentale”, da parte di un giudice investito di un’autonoma controversia, nella materia coinvolta nell’applicazione della legge stessa, nell’ambito di un giudizio “ordinario”.
Questo è infatti, essenzialmente, il sistema attuale di più frequente origine degli interventi della Corte costituzionale, (salvo altre tipologie di controversie devolute alla Corte ma non direttamente e, allo stato dei fatti, sistematicamente ricollegabili ala problematica qui evidenziata).
Prefigurare un sistema di rimessione “diretta” (extra judicium già pendente) da parte di una minoranza qualificata del Parlamento, in concomitanza con un analogo ed autonomo potere dello stesso Capo dello Stato, garantisce la massima rapidità della pronuncia della Corte e non risulta in alcun modo escluso dall’art.134 Cost., (in particolare dal suo primo comma, primo alinea): ciò in quanto le leggi costituzionali che hanno previsto il sistema c.d. incidentale (in specie le LL. Cost. 9 febbraio 1943, n.1, e 11 marzo 1953, n. 87), risultano integrabili, nel normale rapporto tra norme successive di pari rango, con rinnovate previsioni di legge “revisionale”, avente cioè rango costituzionale, quali quelle qui ipotizzate.
Si propone pertanto di introdurre delle opportune modifiche che, inerendo all’esercizio delle funzioni degli organi legislativi deliberanti e al relativo procedimento, si inseriscono più propriamente negli artt.70 e ss. della Sezione II (“La formazione delle leggi”) del Titolo I (“Il Parlamento”) della Parte II della Costituzione (“Ordinamento della Repubblica”).
Queste le norme di revisione ipotizzabili (in neretto le parti da aggiungere al testo attuale):
Art.71 Cost.
“L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Un disegno di legge può essere approvato e, successivamente, promulgato, solo se indichi l’esatta disposizione della Costituzione che intende attuare o specificare, e fatti salvi i limiti comunque sanciti dall’art.139”.
Art. 73 Cost.
“Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Entro il termine di promulgazione, comunque stabilito, un numero di componenti della Camera che ha approvato la legge pari ad un quinto (in alternativa: un terzo) dei componenti complessivi della medesima, può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata, con ricorso indicante gli specifici profili di suo manifesto contrasto con le norme costituzionali e depositato senza ulteriori formalità presso la Corte costituzionale.
In tal caso, dal momento del tempestivo deposito del ricorso e fino alla pubblicazione della pronunzia della Corte che escluda la illegittimità costituzionale o che dichiari l’inammissibilità o la tardività del ricorso proposto, è sospeso il termine di promulgazione.
Nello stesso termine, decorrente dall’avvenuta comunicazione ai fini della promulgazione, e fatta salva la facoltà prevista dall’art.74, il Presidente della Repubblica può, agli stessi fini, rimettere la legge medesima alla Corte, deducendo eventuali autonomi ed ulteriori profili di manifesto contrasto con le norme costituzionali.
Sui giudizi promossi ai sensi del presente articolo la Corte si pronunzia, mediante pubblicazione del dispositivo, entro sessanta giorni dall’ultimo deposito del ricorso proposto dai soggetti legittimati.
Nello stesso termine il Parlamento in seduta comune può deliberare la riapprovazione della legge stessa modificata, nelle disposizioni oggetto delle censure di legittimità costituzionale devolute alla Corte, in senso conforme a quanto denunziato nel ricorso, ovvero approvare un testo di legge che non includa le disposizioni medesime e limiti il suo contenuto alle disposizioni non oggetto di censura, attendendo la pronunzia della Corte.
Nel caso in cui tale pronunzia escluda le prospettate illegittimità costituzionali o dichiari la inammissibilità o tardività dei ricorsi presso di essa depositati, il Parlamento in seduta comune può nuovamente approvare le medesime disposizioni stralciate, con separato atto legislativo.”
4- NORME COSTITUZIONALI E LEGISLATIVE CORRETTIVE DELLE CRITICITA’ ATTUALI CONNESSE ALLA FUNZIONALITA’ SOSTANZIALE DELL’ORDINAMENTO DEMOCRATICO.
4.1. Rafforzamento della tutela del risparmio nell’esercizio della politica monetaria e dell’attività bancario-finanziaria, in armonia con i “Principi fondamentali” della Costituzione.
In base ai saldi del c.d.”sistema della contabilità nazionale”, il risparmio del settore privato – che la Costituzione già ora intende come “bene” legato sia alla sua massima diffusione tra tutte le classi sociali, e pertanto come strettamente connesso alla equità della retribuzione di ogni forma di lavoro- è direttamente legato all’indebitamento annuo del settore pubblico nonchéal saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti.
Quest’ultimo saldo, a sua volta, è connesso, in modo più immediato, nel breve periodo, al valore di cambio della moneta in uso rispetto alle altre valute, e inoltre, nel medio-lungo periodo, al livello degli investimenti effettuati (dal settore privato e da quello pubblico), livello che, a sua volta, dipende dal realizzato volume del risparmio nazionale.
E’ d’altra parte evidente la relazione di trasformazione del risparmio in investimento, che può essere incentivata dal settore pubblico mediante politiche espansive in periodi di stagnazione o recessione, ovvero mediante politiche fiscali restrittive in fasi di crescita. In sostanza, l’indebitamento del settore pubblico è la principale leva per stabilizzare il ciclo economico nelle sue varie fasi e consentire le c.d. politiche anticicliche di correzione degli squilibri della domanda aggregata.
Per tali motivi la funzione del risparmio, nei processi di sua formazione, è inscindibilmente connessa alle politiche fiscali e monetarie che uno Stato sovrano deve essere in grado di poter effettuare.
L’attuale situazione di prolungata recessione, susseguente a un periodo di ancor più lunga stagnazione e attenuazione (anche futura) della crescita, appare perciò manifestamente connesso alla privazione, imputabile ai vincoli monetari e fiscali imposti dall’adesione all’Unione europea ed alla connessa Unione monetaria, di questa possibilità di svolgere politiche anticicliche e di non poter pertanto proseguire nel compito di formazione e distribuzione “diffusa” del risparmio quale originariamente previsto dalla Costituzione (in termini espliciti configurati dall’intera formulazione dell’art.47 Cost.).
Al riguardo va segnalato come lo schema europeo della banca centrale “indipendente” accompagnata dal divieto di acquisto diretto dei titoli del debito pubblico emessi in corrispondenza dell’indebitamento annuale del settore pubblico,unito alla fissazione di un tetto prefissato, e comunque immutabile (indipendentemente dal ciclo economico),all’indebitamento stesso, prefiguri una costante soluzione in cui non solo si verifica un minor “reddito” nazionale,contraendosi, in funzione indipendente dal ciclo, lo stesso risparmio (e la connessa capacità di investimento), ma nella quale si verifica altresì la concentrazione del risparmio nelle mani dei detentori del debito pubblico, che divengono di fatto, nella schiacciante maggioranza, grandi istituti bancari nazionali ed esteri (in tale ultimo caso, andando a sottrarsi del tutto all’ammontare del reddito e del risparmio nazionale).
Tale soluzione comprime le possibilità di autofinanziamento delle imprese e redistribuisce la ricchezza nazionale verso il sistema finanziario (detentore di oltre l’87% dei titoli del debito), come è reso evidente dalla crescente (anzi totalitaria) incidenza dei sempre maggiori interessi sul debito pubblico rispetto alla stessa formazione dell’indebitamento annuale.
Quest’ultimo, infatti, risulta addirittura, per effetto del vincolo europeo, inferiore al loro onere complessivo rispetto al PIL e dunque fronteggiato mediante il costante raggiungimento di un avanzo primario che, in condizioni di mancata espansione della domanda, dovuta tra l’altro al venir meno della domanda estera, (in condizioni di cambio della valuta unica non corrispondenti al livello naturale “nazionale”, corretto a seguito dei differenziali di inflazione rispetto agli altri partecipanti alla stessa Unione monetaria), finisce per costituire il principale freno alla crescita del reddito nazionale.
A fronte del drammatico protrarsi di questa situazione, si rende altamente opportuna una maggior chiarezza nella formulazione dell’art 47 Cost., in modo da evitare che ogni forma di risparmio, di investimento e di adeguata crescita sia impedita dalla mancata formazione e distribuzione all’interno del settore privato non finanziario, con costante sbilanciamento a favore del settore finanziario stesso, sottoscrittore dei titoli del debito.
Va, per contro, incentivata la formazione del risparmio di famiglie e imprese, come prima forma della sua “tutela” assunta senza equivoci, e fin dall’origine, dalla Repubblica. E questo è evidentemente realizzabile solo se si rinunzia a sacrificare la titolarità e la flessibilità della politica monetaria che, attraverso l’adeguata provvigione di nuova liquidità, consente di mantenere la crescita di garantire anche il risparmio depositato presso il sistema bancario.
Va inoltre rammentato che l’indebitamento annuo e lo stesso stock del debito pubblico, purché il relativo onere degli interessi sia mantenuto entro limiti ragionevoli, (cioè entro l’ammontare della crescita nominale attesa del prodotto interno lordo), in virtù dell’intervento diretto della banca centrale, svolge una funzione di garanzia degli stessi risparmi depositatiper un corrispondente ammontare.
In coerenza con queste premesse, si propone che l’art.47 della Costituzione sia così modificato (modifiche in neretto):
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina coordina e controllal’esercizio del creditononché, attraverso le forme di direttiva e coordinamento demandate dalla legge al Governo, in armonia con l’indirizzo espresso dal Parlamento, l’emissione della moneta avente corso legale, al fine di salvaguardare l’effettività del diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, quali presupposti di un risparmio diffuso e armonico con le esigenze di sviluppo della Nazione (artt.1, 4 e 36).
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. La legge determina le tipologie degli istituti bancari e le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, nonché quelle di investimento finanziario, consentite a ciascuna tipologia, disciplinando le diverse modalità di coordinamento e vigilanza esercitate dagli organi dello Stato”.
4.2. Libertà e trasparenza dell’informazione in piena attuazione dell’art.21 Cost.
Il legame tra gli interessi privati dei “poteri di fatto” economico-finanziari e la difficoltà di garantire una corretta informazione si manifesta nell’assetto proprietario delle società editrici di ogni tipo di “medium” (per prime, stampa e televisione), suggerendo di por mano ad una nuova disciplina della materia “informazione” conforme all’art.21 Cost.
Se in base all’art.21 stesso, comma 2, “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
L’implicito ma necessario presupposto di ciò è che, secondo il comma 1 dello stesso articolo, ciò garantisca che “Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero…”, enunciato principale e prioritario che rinvia alle problematiche di promozione della “effettività” della generale espressione e partecipazione democratica accessibile a “tutti”, quale insita nella fondamentale previsione dell’art.3, comma 2, della stessa Costituzione.
Questo quadro di premessa costituzionalmente necessitata, suggerisce di configurare una situazione di eguaglianza sostanziale e di conseguente “neutralità” dell’accesso al mercato dell’informazione, funzionali a tale effettività generalizzata all’espressione del pensiero, configurando l’impresa mediatica come “editore puro”.
Ciò è implicito nello stesso art.21, laddove prevede che “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che sino resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”. Tale disposizione implica di necessità che:
a) la proprietà del mezzo di informazione non possa essere attribuita direttamente a chi sia un soggetto economico del settore finanziario o di dimensioni economico-finanziarie (realizzate al di fuori del settore dell’informazione) tali da coincidere con la figura del finanziatore, per evitare un conflitto di interessi che vanificherebbe la stessa trasparente conoscibilità delle fonti di finanziamento (che è un mezzo a tale fine preventivo del conflitto di interessi stesso);
b) ogni mezzo di finanziamento sia reso noto in modi adeguati alla complessità sociale e tecnologica, (posto che ogni mezzo di diffusione del pensiero deve consentire l’accesso a “tutti”), siano costantemente divulgati con un inequivocabile chiarezza ed immediatezza.
Queste due esigenze possono essere realizzate attraverso il divieto di partecipazione, alla proprietà delle imprese che gestiscono mezzi di informazione, di soggetti portatori naturali di conflitto di interesse nei sensi sopra individuati. In particolare:
1. la legge di attuazione dell’art.21 Cost. stabilisce l’incompatibilità tra la figura di azionista della società editrice e quella di azionista o legale rappresentante di società bancarie, finanziarie o comunque industriali in posizione dominante nel rispettivo mercato, o di società da esse controllate;
2. l’azionista delle società editrice dovrà essere prioritariamente una persona fisica, estranea al novero dei soggetti di cui al punto 1, tranne il caso di partecipazione di una società editrice al capitale di un’altra. Ma sempre garantendo delle precise soglie di “quote di mercato” (in termini di raccolta della pubblicità) che, anche tramite partecipazioni oltre una certa consistenza, non possono essere superate da un singolo soggetto (direttamente come persona fisica titolare delle quote di proprietà, o indirettamente, tramite partecipazioni societarie a lui comunque riconducibili: cioè, anche attraverso intestazioni fiduciarie a parenti entro il terzo grado, ovvero più in generale a “prestanome” che non possano giustificare autonomamente i mezzi finanziari alla base della partecipazione, se non, appunto, in termini obiettivi di collegamento con altro soggetto “fiduciante” ed effettivo finanziatore);
3. l’incompatibilità tra la figura di azionista della società editrice e quella di azionista o legale rappresentante di società bancarie, finanziarie, o comunque industriali in posizione dominante nel rispettivo mercato o di loro controllate, deve accoppiarsi con l’obbligo di trasmettere ciascun programma di informazione, in quanto “pubblico servizio”, facendo passare costantemente in sovraimpressione, in basso una dizione del tipo: “all’indirizzo “URL”, sono indicati i nomi degli azionisti della società editrice e quelli degli azionisti delle società finanziatrici nonché la relativa consistenza del finanziamento erogato, ai sensi dell’art x della legge Y”.
Corrispondenti informazioni devono essere contenute in apposito e visibile spazio di ogni testata cartacea;
4. l’accesso ai sussidi pubblici all’editoria è subordinato all’accertato rispetto di queste ultime regole sulla trasparenza, la cui osservanza è garantita attraverso la verifica effettuata da una pubblica autorità in funzione di controllo “neutrale”. Quest’ultima, cioè, dovrà essere svincolata dagli indirizzi politici transeunti delle maggioranze di governo e composta da persone, scelte in elenchi costantemente aggiornati tenuti presso un’apposita commissione bicamerale, che posseggano specifici ed elevati requisiti di indipendenza e di competenza professionale, rigorosamente specificati ed accertati.
5- AUTONOMIE LOCALI E PREVISIONI EUROPEE.
Tra gli obblighi di “compatibilità” cui devono adeguarsi le norme di revisione costituzionale assume rilievo (subordinato al nucleo essenziale della Costituzione “primigenia”), ai presenti fini, quello derivante dalla “Carta europea delle autonomie locali”, ratificata dall’Italia con legge 30 dicembre 1989, n.439, ancorabile oggi all’art. 4, par. 2, del Trattato sull’Unione europea, c.d. TUE.
Orbene tale “Carta” nel suo valore vincolante, riguarda le autonomie locali, assunte come enti esponenziali delle comunità locali.
Ma, per essa, tali sono, con evidenza, solo quelli “preesistenti” alle vicende politiche dello Stato costituzionale, aventi cioè un valore di autonomia che prescinde dalle vicende storiche che caratterizzano la “statalità” di più ampi territori, mutevole e non coincidente con la continuità “antropologica” delle comunità locali, intese come insediamenti urbani organizzati e costanti nel tempo, cioè come “città”.
Ma, per essa, tali sono, con evidenza, solo quelli “preesistenti” alle vicende politiche dello Stato costituzionale, aventi cioè un valore di autonomia che prescinde dalle vicende storiche che caratterizzano la “statalità” di più ampi territori, mutevole e non coincidente con la continuità “antropologica” delle comunità locali, intese come insediamenti urbani organizzati e costanti nel tempo, cioè come “città”.
Ciò è confermato nelle specifiche disposizioni della Carta europea che tutela le “autonomie locali” da interferenze di livello superiore, statali o regionali, (art.4, par.4), e lascia chiaramente intendere che il concetto dell’autonomia locale oggetto di disciplina non coincida con quello di qualsiasi livello territoriale intermedio “superiore”, fino agli Stati.
Argomenti si possono anche ritrarre dagli articoli. 8, che limita la “supervisione” ai casi previsti dalla costituzione per le sole “autonomie” locali, e 10, che considera l’associazionismo delle “autonomie” senza menzionare enti autonomi “intermedi” che ne sarebbero la risultante.
Valore sistematico decisivo, se non di interpretazione autentica, ha poi la successiva Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (2010/C-2010), incorporata nel Trattato, che all’art.40, tutela soltanto il diritto di eleggibilità di ogni cittadino europeo con riferimento ai “comuni” in cui risieda, senza fare, in alcuna sua parte, riferimento a enti autonomi territoriali di più ampia dimensione.
In tal senso, l’attuale previsione dell’art.114, comma 1, Cost. (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”) non assume dunque valore di principio fondamentale, immutabile: né alla luce dei principi fondamentali costituzionali (come si dirà meglio) né alla luce delle previsioni comunitarie a valore costituzionale rafforzato.
Ed infatti, quanto a principi fondamentali della Costituzione, l’art.5 Cost. è di per sé in perfetta linea con la Carta europea, perché “vincola” la Repubblica a “riconoscere e promuovere” solo le autonomie locali preesistenti allo Stato repubblicano, ciò nel senso storico-sociologico illustrato e recepito anche nella Carta, col risultato che solo gli enti denominati Comuni sono “preesistenti”, e quindi suscettibili di essere “riconosciuti” e non creazione “politica” storicamente mutevole.
Per il resto l’art.5 Cost., unica norma tra i principi fondamentali “nazionali” che si occupi della materia, predica il “più ampio decentramento amministrativo” nonché l’adeguamento della legislazione “alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”, con ciò rendendo prescrittivo solo un complessivo principio di “vicinanza” dei procedimenti normativi e delle funzioni amministrative al livello territoriale, perfettamente in linea con l’ampio ed elastico principio di “sussidiarietà” di fonte europea, cioè vicinanza funzionale dell’azione dei pubblici poteri ai cittadini, non legata ad una soluzione necessitata di entificazione di autonomie territoriali più vaste dei comuni.
Ne discende che, ferma restando l’autonomia dei comuni, come espressione del concetto di “autonomia locale”, tutto il resto è assoggettabile a revisione, purché non siano lesi i principi del decentramento e della sussidiarietà, cioè della vicinanza agli amministrati delle funzioni pubbliche anche solo statali, e sia garantito un certo grado di “autonomia”, cioè la possibilità di emanare norme giuridiche regolanti gli interessi rappresentati, che è insopprimibile solo per i comuni e, per il resto, dipende dalla legislazione dello Stato in quanto conforme alle previsioni costituzionali, comunque, in tale parte, soggette a legittima revisione.
6- IPOTESI DI INTERVENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Alla luce di questo excursus di premesse, si può ipotizzare una revisione costituzionale così congegnata:
- abolizione delle regioni quali enti a governo “politico” (assembleare-elettivo di “indirizzo politico autonomo e riservato”), ridisegnandoli come enti di “autogoverno”, nel senso “originario”\anglosassone (GB), – mantenendone l’“esistenza” e la “funzionalità” operativa, cioè il contenuto essenziale ricavabile dai principi guida della Costituzione in materia (secondo il criterio relativo alle norme “organizzative” in precedenza indicato) – cioè come enti che:
i) pur “statali”, nel senso di inserirsi nella organizzazione dello Stato-ordinamento della Repubblica (esponenziale dello Stato-comunità, nella considerazione dell’interesse pubblico e del benessere generali), siano strutturalmente vicini ai cittadini realizzando la sussidiarietà, ma non siano dotati di autonomia legislativa, cioè di partecipazione diretta alla funzione politica normativa, bensì solo di autonomia regolamentare attuativa delle leggi statali;
ii) per garantire il raccordo con le comunità territoriali corrispondenti, e l’adeguamento al principio di autonomia flessibile previsto dall’art.5 Cost e dalla Carta, l’autogoverno, che è “buona amministrazione” territoriale, potrebbe implicarel’elezione, da parte della comunità territoriale corrispondente, del solo vertice preposto all’organo (di decentramento) regionale che, data la sua forte vocazione tecnica, dovrebbe avere una coerente disciplina della eleggibilità passiva;
iii) in sostanza, (come verrà specificato al punto seguente), il consiglio regionale verrebbe sostituito da sindaci in rappresentanza dei comuni del corrispondente ambito territoriale, in funzione istruttoria e deliberante; le giunte e l’organo promulgatore-controllore in ultima battuta (potere esecutivo di indirizzo e di gestione attuativa), sarebbero incarnati (sostituiti organizzativamente) dal presidente, elettivo, dell’ente “maggiore”.
iv) Il numero dei rappresentanti delle assemblee regionali (o di livello provinciale, per quanto conservate in funzione istruttoria-deliberante per le funzioni pianificatorie-regolamentari conservate a tale livello), potrebbe concepirsi in una ratiocircoscrizionale corrispondente a un certo numero minimo di abitanti: cioè, accorpando (a fini di auto-designazione da parte del relativo “corpo” dei sindaci) i comuni minori in circoscrizioni demograficamente omogenee (e tarate sul numero di abitanti dei comuni maggiori presenti nella provincia o regione), si esprimerebbe un sindaco-rappresentante per ogni “circoscrizione”, predeterminando il numero dei “collegi”, e quindi il numero di rappresentanti che deve esprimere l’elezione da parte degli stessi sindaci, in funzione della consistenza demografica della stessa regione considerata ;
v) Il sistema eliminerebbe gli organi elettivi di livello regionale e provinciale, ma garantirebbe la legittimazione rappresentativa-elettorale delle assemblee. Ne sarebbe valorizzata la duplice legittimazione del ruolo dei sindaci, investiti simultaneamente di processi decisionali monocratici a livello locale e collegiali-assembleari a livello territoriale superiore. Con ciò semplificandosi l’articolazione e la disfunzionale frammentazione dei processi decisionali, oggi articolati su livelli diversificati e spesso contrapposti, senza reali possibilità di sintesi decisionale che superino eccessivi “particolarismi”. Ci si riferisce alla difficile esperienza delle “conferenze di servizi” (o organi analoghi previsti da leggi specifiche, statali o regionali), qui risolta: i) sia a livello di venir meno della contrapposizione “centro-regioni”, data la nuova configurazione della regione (e, per quanto ritenuto razionalmente legato al relativo territorio, delle province), come organo statale decentrato; ii) sia contestualizzando nella collegialità assembleare la composizione degli interessi del minore livello territoriale.
vi) In questo quadro costituzionale, appunto, il “vertice elettivo” dell’organo decentrato statale “regione”, esprime bensì l’indirizzo dell’organo-ente in autonomia, ma questa risulta pur sempre attuativa rispetto all’indirizzo politico ministeriale-governativo che ritorna a prevalere nella sua unitarietà. Ciò, logicamente, in quanto tale indirizzo “autonomo” dovrà essere espresso nel quadro della legislazione statale, del settore di volta in volta corrispondente, nonché in regolamenti e atti di indirizzo che preservino l’unità e la certezza del diritto e della sua applicazione.
vii) Rispetto alle deliberazioni preliminari delle assemblee associative dei “sindaci”, il vertice regionale avrà il naturale potere di modificare le proposte in sede approvativa solo nei limiti della maggior razionalità, efficacie ed efficienza, secondo il principio di proporzionalità applicato alla sussidiarietà. Trattandosi essenzialmente, nei vari livelli territoriali, di potestà normative e pianificatorie con contenuti tecnico-discrezionali, il potere di approvazione “modificativa” si risolverebbe in una verifica di coerenza logico-giuridica delle deliberazioni preparatorie con le risultanze istruttorie assembleari, che, come si vedrà al punto successivo, saranno “partecipate” dai cittadini. Il potere del vertice regionale, quindi, si colloca nel quadro della legittimità ordinamentale, a garanzia della coerenza nell’applicazione delle leggi e nell’applicazione dell’unitario interesse;
viii) tale principio di “proporzionalità” è meglio realizzabile, rispetto al caotico attuale assetto politico, attraverso la sottoposizione delle regole-atti pianificatori da introdurre, ad “Accertamento dell’impatto delle regolazione” (AIR), svolto, in fase di avvio, dagli uffici tecnici-amministrativi dell’ente “maggiore” e gestito in fase istruttoria “partecipata” dalle assemblee espresse nei modi anzidetti dai comuni, secondo acquisizioni e audizioni trasparenti e “regolate” dei principali soggetti e categorie interessate (c.d. stakeholders).
D’altra parte questa tipologia “oggettivata” di istruttoria degli atti normativi e pianificatori è conforme al criterio dettato dagli stessi trattati UE, dato che è esplicitamente enunciato nel protocollo 2 allegato ai trattati stessi, intitolato: “sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.
Detto protocollo, appunto, pone il principio dell’AIR come metodo preventivo di dislocazione e organizzazione dei “poteri locali” e dei vari livelli di governo territoriale. E introduce, come vedremo, una netta connotazione di democrazia diretta “partecipativa”.
A queste “assemblee” sarebbe fornita, così, la base, trasparente e oggettivata, su cui svolgere la partecipazione dei destinatari, mentre, al vertice elettivo, successivamente, il parametro del controllo in fase approvativa.
7- VANTAGGI IN TERMINI DI EFFICIENZA FUNZIONALE E DI RISPARMI FINANZIARI.
I vantaggi finanziari, e di semplificazione normativa ed amministrativa, di un tale sistema, (da introdurre con la revisione costituzionale qui ipotizzata), sono enormi.
L’aspetto preliminare comune e costante di tutti tali vantaggi è che si tratterebbe di una manovra di riduzione della spesa concretamente non depressiva, l’unica realizzabile (ad es; il “taglio” delle pensioni si traduce comunque in un più o meno ampio decremento del risparmio pubblico e privato, indicato anche in studi Bankitalia, e in un prolungamento della disoccupazione “giovanile”; in generale, la riduzione della spesa pubblica agisce in senso depressivo del PIL per un ammontare più che proporzionale alla dimensione della stessa riduzione, per effetto del “moltiplicatore fiscale”, quale rideterminato dallo stesso FMI; per la spesa pubblica sarebbe pari a circa 1,8-1,9, o anche superiore in fasi recessive come quella attuale).
Ecco i principali vantaggi:
1) taglio integrale (o comunque decisivamente consistente) dei costi di consigli e giunte regionali e provinciali. Soldi però resi disponibili per migliorare il livello dei servizi, non per effettuare semplici manovre di riduzione del deficit deprimendo però la domanda interna, cioè il PIL: si registrerebbe infatti il taglio integrale dei costi delle strutture di staff, pletoriche e clientelari, legate a tali organi, nonché delle relative “consulenze” (con gli stessi vantaggi di “riallocazione” delle risorse suddetti);
2) tramite le procedure di AIR partecipate, introduzione di una maggior democrazia diretta, “in funzione delle conoscenzeeffettive”, e di una più trasparente ed efficiente gestione dell’attività normativa e pianificatoria;
3) trasferimento del personale impegnato nelle strutture di diretta collaborazione con consigli e giunte negli uffici operativi (di “line”), con incremento dell’efficienza dell’azione amministrativa decentrata e risparmi potenziali consistenti, su nuove assunzioni e trattamenti economici aggiuntivi, che spesso sono attribuiti con facilità a tale personale (risparmi generali deriverebbero pure dall’assoggettamento del personale alla contrattazione del comparto statale-ministeri, tendenzialmente meno “largheggiante” nelle retribuzioni a parità di livello);
4) concepiti come organi statali di decentramento, dialoganti con comuni e assemblee democraticamente rappresentative degli stessi, questi enti sarebbero resi più efficienti dalla eliminazione delle difficoltà di identificazione delle materie di rispettiva competenza legislativa tra Stato e regioni, dato che la legislazione primaria sarebbe tutta di spettanza statale e su tutte le materie ora regionali sarebbe di “quadro” e, laddove, ragionevolmente e secondo il caso, la legislazione statale si autodetermini come “non auto-applicativa”, “concorrente”, ma con norme regolamentari, sia statali che, in progressione attuativa “sussidiaria”, regionali (a loro volta, gerarchicamente più forti di quelle degli enti locali minori, ma solo se non varchino i limiti di loro autonomia sanciti nella revisione costituzionale).
Si pensi alla semplificazione, da uniformità e univocità legislativa, di materie come la VIA (valutazione impatto ambientale), l’incentivazione energetica e all’impresa in generale, localizzazione e realizzazione coordinata delle infrastrutture e via dicendo;
5) l’uniformità e la maggior chiarezza normativa, lasciata essenzialmente alla legislazione primaria statale, si coniugherebbe alla uniformità e reale depoliticizzazione delle decisioni pianificatorie e provvedimentali, che divengono strutturalmente più resistenti a interessi locali “particolari” (quindi intrinsecamente più razionali ed efficienti) e meno affette da illegittimità (se non “illiceità”) dovute alla scarsa trasparenza insita nella contingente formazione di maggioranze politiche.
Le stesse decisioni sarebbero, per converso, mediante i vari livelli di “accertamento dell’impatto regolatorio”, espressione di più intensa democrazia diretta e più attente al concreto interesse della comunità, che risulterà (finalmente) “misurato” in modo oggettivo e considerato in modo “imparziale”, con massimizzazione dell’efficienza (art.97 Cost.);
6) il controllo statale su tali “propri” organi decentrati “atipici e ad autonomia speciale” è già in sé una efficace misura preventiva degli sprechi e di illegittimità/illiceità gravi. Esso sarebbe bilanciato, nella sua incidenza limitativa delle (preesistenti) più ampie autonomie, dalla garanzia partecipativa dei cittadini in sede normativa e pianificatoria di livello regionale o provinciale, rafforzata e oggettivata dalle procedure di AIR. Ciò in vista di una deliberazione preparatoria assembleare, rispetto a cui ogni comune, ove fosse coinvolto esclusivamente il proprio territorio, conserverebbe comunque le attuali proprie competenze pianificatorie di “adozione-proposta”;
7) in conformità del predetto ampliamento della democrazia partecipativa (con un grado di realizzazione della sussidiarietà ben più forte, rispetto all’attuale formula dell’autonomia con sistema elettivo rappresentativo) si può sancire la regola generale di referendum propositivi e abrogativi (regolati con legge dello Stato in base a previsione costituzionale) rispetto alle norme emanate da tutti tali livelli territoriali (inclusi i comuni), come, d’altra parte, prescrive, in termini di direttiva, l’art.4 della Carta europea delle autonomie locali, rimasto in gran parte in attuato;
8) semplificazione tributaria-finanziaria, per riscossione e perequazione: ciò in quanto tutti i tributi ridiventerebbero statali, tranne quelli direttamente spettanti ai comuni e, in più, in relazione ad una spesa strutturalmente snellita e più agevolmente controllabile (logistica, mezzi, personale).
8- RISPARMI “DIRETTI” E “DI SISTEMA”.
Si segnala come i risparmi complessivi così ottenibili risultano immediatamente di entità tale da avere un effetto di sensibile correttivo della spesa pubblica, non depressivo, atteso che, come si è dianzi precisato, lo stesso “ammontare” di funzioni e servizi sarebbe anzi gestito con maggior personale, recuperato e meglio distribuito, e, grazie anche a “maggiori risorse” reperite (vera “spending review“), con maggior uniformità e snellezza.
Le spese degli organi istituzionali elettorali di regioni e province (indennità, forme di retribuzione diretta, logistica) sono oggi pari a circa il 50% delle spese istituzionali nazionali della intera “politica elettiva”.
Il resto di tali voci complessive di spesa è suddiviso tra il Parlamento che ne rappresenta il 20,3%, laddove i consigli e le giunte comunali ne costituiscono il 30%, ammontare che peraltro assorbe il 55% dell’addizionale IRPEF comunale!
Il volume totale dei tagli per spese di organi politico-elettivi di regioni e province porta a 1,6 miliardi di euro di risparmi immediati, (dati UPI confrontati con dati UIL, sulla base di diverse voci analizzate dal Ministero dell’interno e Corte dei conti: la cifra globale assorbe circa il 19% del gettito dell’addizionale IRPEF regionale) ottenibili senza, si ripete, tagliare servizi e funzioni, che comunque potrebbero essere più facilmente razionalizzati con ulteriori risparmi.
Ciò senza contare i risparmi da consulenze e personale di staff non appartenente ai ruoli degli enti, nonché di erogazione, al personale politico elettivo (e non), di fringe benefits (telefonino, rimborsi spese), risparmi che dovrebbero ragionevolmente equivalere a qualche centinaio di milioni.
E senza conteggiare, ancora, le spese di “rappresentanza”, in senso lato, dei consigli e delle giunte per viaggi, convegni, mantenimento di sedi a Roma, sedi a Bruxelles e relazioni internazionali tenute informalmente (spese che, probabilmente, se oggetto di seria indagine si scoprirebbero superiori a quella per le stesse “indennità”).
Basti dire che i costi complessivi di consulenze, incarichi e collaborazioni presso regioni, comuni e province (queste ultime, invero, in misura modesta) sono stimati in 3 miliardi annui e quelli per il personale di staff in circa 1,5 miliardi (in base alle medesima fonti sopra citate).
Su tali cifre globali di spesa, imputando una percentuale del 50%, corrispondente alla predetta incidenza generale dei costi “istituzionali” degli organi di vertice degli enti considerati (prudenziale, perché nel precedente calcolo era incluso anche il costo delle due Camere), si arriva a circa 2,2 miliardi. A cui vanno aggiunti i risparmi da riduzione del parco “auto-blu” e di future indennità pensionistiche.
Si può ipotizzare, per risparmi diretti ed immediati, un ammontare approssimativo (prudenziale) tra i 3,5 e i 4 miliardi, “a regime”, cioè per ogni periodo futuro di esercizio del bilancio (a fronte, si ripete, dello stesso livello quantitativo di funzioni e servizi, con probabile miglioramento del livello, per imparzialità e speditezza). Si tratta di un risparmio equivalente (se non superiore) a quello atteso dalla riforma delle pensioni 2011-2012.
Ma i risparmi da maggior efficienza, ridislocazione e minor complicazione dei processi decisionali pubblici (tra l’altro non soggetti a crisi assembleari e soluzioni di continuità) sarebbero ben più ampi, risolvendosi in una sostanziale misura di rilancio dello sviluppo, avendo un sicuro impatto sul lato dell’offerta (produzione), mentre la domanda pubblica (spesa) non diminuirebbe ma verrebbe riallocata in senso produttivo ed espansivo. Su tali aspetti si veda il paragrafo 7 sulla complessiva riorganizzazione delle materie e sulla legislazione che dovrebbe disciplinare questa stessa riorganizzazione.
D’altra parte le ricadute sarebbero tali e tante, (anche in termini di segnale all’Europa), che potranno emergere, oltre all’evidenza intuitiva, solo da un accurato esame dell’andamento della spesa in ambito regionale (principalmente), in relazione alla “depoliticizzazione” e maggior trasparenza del risultato pianificatorio, normativo e amministrativo; e ciò, appunto, perché la spesa si proietterebbe in un “ambiente istituzionale” in cui priorità dell’assegnazione delle risorse e esercizio della discrezionalità non sarebbero più frutto di geometrie politico-clientelari, ma formulate secondo criteri omogenei in funzione della efficacia ed efficienza della gestione.
9- REINTRODUZIONE CONTROLLI PREVENTIVI DI LEGITTIMITA’
La reintroduzione di tali controlli, venuti meno a seguito delle riforme della fine degli anni ‘90 e del Titolo V della Costituzione, si segnala come un’esigenza prioritaria, al fine di evitare che ogni assetto disfunzionale, sia in termini di legittimità che di efficienza ed efficacia finanziaria dell’intervento pubblico, sia filtrato e circoscritto sul nascere, evitando che possa, anche a lungo, dispiegare i suoi effetti e accumulare una complessiva situazione di contrarietà alle regole che impongono di realizzare razionalmente gli interessi pubblici che le norme stesse (di organizzazione e di azione dei pubblici poteri) intendono tutelare.
Tali controlli, inoltre, sono in sé un mezzo di prevenzione alla radice della stratificata complicazione normativa, in quanto incanalano l’applicazione delle norme verso gli obiettivi legali correttamente ed imparzialmente intesi, evitando di dover continuamente intervenire (com’è in effetti avvenuto, ad es; nella disciplina degli affidamenti dei ss.pp. locali, ovvero, più in generale nell’applicazione delle norme sui contratti pubblici), con nuovi provvedimenti normativi che cerchino di ovviare a distorsioni e lacune; queste risulterebbero colmabili più agevolmente in sede di decisione di controllo, orientata all’interesse generale e all’interesse pubblico di settore di volta in volta considerato, lasciando al (meno frequente) intervento legislativo solo quegli aspetti che non potessero trovare una soluzione interpretativa nell’interesse dell’ordinamento.
Questo un possibile schema riassuntivo della reintroduzione ed evoluzione aggiornata di tale forma di controllo.
1- AMBITO. Atti normativi, pianificatori, atti di spesa e atti che coinvolgano interessi fondamentali del territorio (occorre definizione “univoca”); atti che avviano e disciplinano, in qualsiasi forma procedure di evidenza pubblica, intese come modalità concorrenziale di affidamento ed erogazione di qualsiasi beneficio o risorsa pubblica; atti di autotutela su scia (dia); atti relativi a bandi di concorso e in generale alla provvista del personale di ogni forma di soggetto pubblico (inclusivo di ogni forma di organismo finanziato da pubbliche risorse, per una quota maggioritaria o per cui comunque si riscontri una partecipazione pubblica di controllo); atti generali relativi all’organizzazione dei medesimi soggetti.
2- POTERI E AMBITO DI COGNIZIONE (CONCETTO ATTUALE DI LEGITTIMITA’): a) annullamento e anche (fondamentale) potere di emendatio, cioè concessione termine con indicazione delle parti modificabili, e dei principi a cui attenersi, ove i vizi riscontrati non travolgano l’intero atto; b) sindacato di “legittimità”, ridefinito alla luce dell’art.1 della legge n.241/90 che includa, in tal modo, anche i profili logico-fattuali di efficienza ed efficacia/economicità. Penetrazione nell’ambito della discrezionalità tecnica (esclusa solo la discrezionalità pura, in quanto esplicitamente riconoscibile dal dato normativo);
3- NATURA E POSIZIONE DEGLI ORGANI CONTROLLORI: portatori con massimo grado di NEUTRALITA’ DELL’INTERESSE GENERALE. Quindi organi statali con vari livelli circoscrizionali, da individuare nella Corte dei conti, nelle sue articolazioni, mediante suo potenziamento. Affiancata da “esperti” dotati di competenze tecniche per affinare il sindacato di “legittimità” sotto il profilo dei parametri di efficacia ed efficienza.
4- Sugli atti che non rientrino nelle categorie sub 1, introduzione di filtro alla proponibilità dell’azione giurisdizionale amministrativa mediante SISTEMA DECENTRATO di ADR cioè di “risoluzione alternativa delle controversie”, anch’esso affidato ad organi decidenti neutrali, strutturati con ampia diffusione territoriale per favorire immediatezza di accesso e rapidità decisionale.
10- REVISIONE DELLA PRINCIPALE LEGISLAZIONE NELLE MATERIE GESTITE A LIVELLO REGIONALE.
La trasformazione delle regioni, e per converso degli enti locali di livello inferiore, in organi “decentrati” dello Stato, attuatori del suo prevalente indirizzo, implica un vasto ripensamento della legislazione e, quindi, del “titolo” per cui talune materie siano affidate alla gestione su base territoriale degli enti regionali.
In particolare, in ogni materia, a partire dalla gestione del territorio (in primis urbanistica, ambientale e paesaggistica), della localizzazione e realizzazione di opere pubbliche e da quella del servizio sanitario nazionale, si dovrebbe avere:
- la riqualificazione degli organi regionali (e sub-regionali) come organi decentrati dello Stato;
- il venir meno dei rapporti di duplicazione, per quanto ancora permangano, tra gli attuali organi decentrati dello Stato e gli organi regionali e sub-regionali. I rapporti di controllo “intersoggettivo” (es; fase del controllo paesaggistico affidato alle Sovraintendenze rispetto alle autorizzazioni “locali”), coordinamento e difficoltosa cogestione simultanea, in funzione di complesse e, ormai ingovernabili, sedi frammentarie e “conferenze di servizi”, dovrebbero essere decisivamente ridotti;
- si dovrebbe infatti procedere ad accorpamenti che unifichino, in funzione del ritrovato quadro unitario dell’indirizzo politico-amministrativo e legislativo, organi statali decentrati e organi regionali e sub-regionali, provvedendo alla razionaleridislocazione del relativo personale ed alla semplificazione contrattuale e retributiva dei vari settori;
- ciò implica una attenta ridefinizione della rilevanza delle materie affidate alla regione in sede regolamentare-attuativa, pianificatoria, ed amministrativa. In questo schema, la riaffermata esigenza di un indirizzo legislativo e, a livello amministrativo, “programmatico”, riunificato in sede “nazionale”, conduce alla corrispondente unificazione delle funzioni-procedure nonché, ad una fortissima convergenza degli standard dei costi di gestione amministrativa e dei contratti.
Il Presidente elettivo della Regione agirebbe come titolare di una posizione di “ufficiale del governo”, soggetto all’indirizzo del Ministro competente, unita a quella di autonomo gestore delle competenze normalmente attuative degli indirizzi del governo centrale, garantite con opportuni spazi di autonomia regolamentare (ma partecipata dalle comunità territoriali) e gestionale (c.d. “unione” personale, in una duplice configurazione organica, caratterizzata da diversi “titoli” e gradi di autonomia di indirizzo e di rispettiva vincolatività-dettaglio delle regole e determinazioni di livello centrale).
Le materie in cui si potrebbe rendere opportuna una certa sfera di autonomia regolamentare-pianificatoria, nonché gestionale, (gestione organica decentrata facente comunque capo alla responsabilità unificante dei Ministri), potrebbero essere, in prima approssimazione:
- pianificazione paesistico-territoriale e urbanistica (piani regolatori delle varie tipologie, soggetti cioè ad approvazione ministeriale, ovvero regionale dell’organo-ufficiale del governo, ma, in tal caso, nella cornice unitaria delle norme di legge primaria statali, Es; in tema di standards urbanistici o di regime concreto di vincolo tutorio imponibile sul territorio);
- programmazione e coordinamento in materia turistica, ma solo laddove la pianificazione-legislazione di livello statale esiga specifici adattamenti in funzione della “conoscenza storico-ambientale” locale;
- pianificazione e realizzazione attuativa, anche sotto il profilo finanziario, – con determinazione statale a monte, delle linee generali di armonizzazione, perequazione e priorità generale degli interventi-, delle opere pubbliche e delle infrastrutture localizzate ed impattanti, secondo un’evidenza oggettiva,nell’ambito regionale o sub-regionale;
- assistenza sanitaria nazionale con riconduzione della legislazione, e degli standards dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, ad un quadro legislativo ed organizzativo unitario nazionale, collocando a livello regionale la gestione organica decentrata, sempre nel quadro legislativo e finanziario (determinazione dei costi, in particolare) unitario nazionale;
- politiche industriali e di sviluppo del territorio, pianificate e coordinate costantemente a livello centrale, ma gestite da organi decentrati dello Stato che siano intrinsecamente armonizzati allo stesso indirizzo e monitoraggio centrale;
Si ribadisce che, salvi i margini di attuazione sussidiaria sopra enunciati, gli organi regionali (e in parte “provinciali”) ridivengono organi decentrati dell’amministrazione centrale, onde si dovrebbe procedere ad accorpamenti con gli eventuali coesistenti organi decentrati dello Stato di corrispondente livello (laddove ancora esistenti), provvedendo a unificare nei ruoli statali, di volta in volta coerenti e razionali, il personale accorpato.
In relazione a ciò, si ristabilirebbero contingenti numerici che evitino duplicazioni e “sovra numeri”; mentre verrebbero meno, le carenze di personale dotato delle necessarie competenze nelle varie linee di attività nei vari livelli territoriali“ristatalizzati”: ma con semplificazioni di ruoli, profili e livelli e relativa contrattazione di comparti complessivi. Come conseguenza, sarebbero comunque grandemente agevolate le opportune procedure di mobilità intese a razionalizzare la distribuzione del personale stesso su basi nazionali.
In tal senso, occorre verificare la recuperabilità della legislazione preesistente alle riforme regionali degli anni 1970-1977-1978, adeguandole alle nuove esigenze proposte dall’evoluzione tecnologico-economica, demografica e sociale intervenuta a partire da quegli anni.
11- UN SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE SEMPLIFICATO E RAZIONALIZZATO
Riassuntivamente, il sistema delle fonti, nei rapporti Stato-autonomie locali, sarebbe così riformulato:
a) nelle materie di competenza non esclusiva dello Stato (quali sopra ipotizzate), cioè nelle ipotesi in cuile norme di legge nazionali, e le eventuali fonti regolamentari statali di loro attuazione, siano ritenute non poter pervenire efficientemente all’intera disciplina autoapplicativa, (caso in cui agli organi regionali sarebbero sostanzialmente lasciati solo i provvedimenti “pianificatori” e di “piano”), la regione avrebbe una potestà regolamentare assistita da un “riserva” costituzionale di competenza attuativa che:
1) ne garantisce la resistenza alle fonti regolamentari statali (eventualmente) confliggenti nelle stesse materie;
2) riconduce il sindacato di conformità costituzionale delle norme regolamentari rispettivamente statali e regionali, (sempre in tali materie), alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, alleggerendo in modo incisivo il contenzioso attuale presso la Corte costituzionale (con maggior conseguente rapidità di quello restante).
b) nelle materie di competenza esclusiva dello Stato la disciplina regolamentare regionale assume carattere “eventuale” e “delegato” cioè sempre attuativo subordinato, o meramente esecutivo, di aspetti che possono o meno essere compiutamente regolati dalla disciplina statale (che a livello legislativo dovrà aver comunque previsto l’eventuale emanazione di regolamenti regionali attuativi di quelli statali, cioè adottabili in quanto previsti).
La flessibilità di politiche legislative che deriva da un sistema del genere è evidente: non solo la ricognizione delle disciplina applicabile diviene estremamente più semplice, ma la stessa quantità di norme disciplinanti ciascuna materia si riduce notevolmente. Infatti, la stessa attuazione di siffatto sistema, darebbe luogo a una serie di abrogazioni a cascata di fonti regionali e sub-regionali, via via che la disciplina di ciascun settore viene ridelineata in attuazione di un indirizzo politico che ha ritrovato la sua unitarietà.
Questo consente inoltre di procedere sia alla attuazione-recepimento delle direttive UE in modo molto più rapido e razionale, sia di poter effettuare semplificazioni e codificazioni normative in modo molto più praticabile ed esauriente.
La stessa iniziativa legislativa e normativa del governo ne risulta potenziata; e ciò, oltretutto, in modo tale da garantire la più celere ed efficiente realizzazione dell’indirizzo politico e in modo da restituire a dimensioni di fisiologica dialettica e chiarezza il rapporto Governo-Parlamento.
In particolare, quest’ultimo diverrebbe tendenzialmente il luogo di confluenza delle istanze di interesse territoriale in modo da controllare, democraticamente e in modo concentrato, la sintesi che il governo avrà cercato di ricomporre, nel formulare norme unificatrici di obiettivi e politiche nascenti dalla considerazione di un interesse nazionale articolato e pluralista, ma non soggetto a riframmentazione “a valle” del processo legislativo.
[1] La esposizione del punto è tratta dall’articolo “I TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA. UN APPROCCIO RADICALE DI REVISIONE COSTITUZIONALE”, parte I, di Luciano Barra Caracciolo, in www.giustamm.it, 2012.



