mardi 12 mai 2026

Dottoressa Barbara Balanzoni su Telegram 11 maggio 2026

(IN TOTALE 12 PAGINE) Dott. Barbara Balanzoni su Telegram "Questa fa parecchio male perché usa tutto ciò che ho imparato dal covid . Io . Non loro a quanto pare" 11 MAGGIO 2026 https://t.me/drbarbarabalanzoni/23125 PAG 1 Alla cortese attenzione di: prot.procura.roma@giustiziacert.it procura.generale.segreteria@corteconticert.it lazio.procura@corteconticert.it protocollo@pec.gpdp.it gab@postacert.sanita.it rpct@postacert.sanita.it protocollo.centrale@pec.iss.it resp.anticorruzione@pec.iss.it srm20400@pec.carabinieri.it i p a r t i m e n t o . t u t e l a d e l l a s a l u t e @ p e c . r e g i o n e . c a l a b r i a . i t trasparenza.anticorruzione@pec.regione.campania.it segreteria.giunta@pec.regione.campania.it ars@postacert.toscana.it area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it Oggetto: URGENTE – Esposto-denuncia, diffida e istanza di accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013) – Emergenza Hantavirus Andes (ANDV) – Dr.ssa Barbara Balanzoni Premessa La presente istanza è formulata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. Si ricorda che l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento entro 30 giorni, fornendo i dati richiesti o motivando analiticamente l'eventuale diniego. L'omessa risposta entro i termini di legge configura l'ipotesi di cui all'art. 328 c.p.(Omissione di atti d’ufficio) e sarà segnalata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e all’ANAC Si richiede l'immediata iscrizione della presente nel protocollo informatico dell'Ente e la comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990. Si diffida l'amministrazione dal porre in essere comportamenti omissivi che possano pregiudicare la tutela della salute pubblica (Art. 32 Cost.). PAG 2 Inquadramento sistematico e premessa giuridico-forense Il presente atto si pone la finalità di sollecitazione dell'intervento delle competenti autorità giurisdizionali, contabili e di controllo, in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria scaturita dal focolaio di Hantavirus, ceppo Andes (ANDV), rilevato nel maggio 2026. L'istanza si fonda sulla necessità di accertare la legittimità dell'operato delle amministrazioni centrali e regionali italiane, con particolare riferimento alla congruità dei protocolli di prevenzione adottati rispetto alla minaccia epidemiologica documentata e alla trasparenza dei flussi informativi verso la cittadinanza. La complessità della situazione richiede un'analisi che trascenda la mera cronaca sanitaria, addentrandosi nei profili di responsabilità amministrativa per omissione e nella valutazione del rischio biologico in contesti di mobilità internazionale. L'Hantavirus Andes rappresenta, nel panorama delle zoonosi emergenti, un'eccezione tassonomica e clinica di estremo rilievo essendo l'unico membro della famiglia Hantaviridae per il quale sia stata scientificamente documentata e validata la trasmissione interumana, anche attraverso aerosol in contesti di contatto stretto e prolungato. Data questa peculiarità biologica si imporrebbe l'attivazione di protocolli di biosicurezza di livello superiore, analoghi a quelli previsti per patogeni a trasmissione respiratoria ad alta letalità, superando la narrativa tradizionale che relega il rischio hantavirus al solo contatto con i roditori. Il contrasto tra l'evidenza scientifica e l'azione amministrativa italiana costituisce il fulcro del presente esposto. Ricostruzione dei fatti e della risposta istituzionale L'evento critico trae origine dalla segnalazione, avvenuta il 2 maggio 2026, di un focolaio di gravi patologie respiratorie a bordo della nave da crociera MV Hondius, battente bandiera olandese. Le indagini di laboratorio condotte in Sudafrica hanno confermato il decesso di un paziente per infezione da virus Andes, scatenando un'allerta internazionale coordinata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal PAG 3 Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC). In questo contesto, l'Italia è risultata direttamente coinvolta a causa del rientro nel territorio nazionale di quattro passeggeri che avevano condiviso spazi aeroportuali o aeromobili con soggetti infetti, in particolare sul volo KLM in coincidenza per Roma. Mentre il Ministero della Salute italiano, attraverso comunicati stampa e note tecniche, ha classificato il rischio per la popolazione europea come "molto basso", limitandosi a una "sorveglianza attiva”, non negli precisata, per i contatti rintracciati in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, altre nazioni europee hanno adottato misure di rigore incomparabile. La Repubblica Francese, con il Decreto n. 2026-364 del 10 maggio 2026, ha prescritto la messa in quarantena obbligatoria per 42 giorni per chiunque fosse transitato sulla MV Hondius o fosse entrato in contatto con soggetti a rischio, prevedendo sanzioni penali per l'inosservanza. Questa divergenza operativa tra Stati membri dell'Unione Europea, a fronte di un medesimo rischio biologico, suggerisce un'asimmetria valutativa che potrebbe aver esposto i cittadini italiani a pericoli evitabili. Contestazione dell'inefficacia dei protocolli preventivi Il primo profilo di doglianza riguarda l'impianto dei protocolli preventivi italiani, i quali appaiono focalizzati in modo quasi esclusivo sulla prevenzione della trasmissione zoonotica (roditore-uomo), ignorando le specificità epidemiologiche del ceppo Andes. Le FAQ pubblicate dal Ministero della Salute e le comunicazioni dell'ISS continuano a suggerire come misura cardine la sanificazione degli ambienti infestati da ratti e il corretto stoccaggio degli alimenti, omettendo di informare adeguatamente la popolazione e gli operatori sanitari sulla reale capacità di diffusione interumana tramite aerosol del virus Andes. Si osserva che, sebbene l'OMS e l'ECDC raccomandino la massima cautela, pag 4 la traduzione amministrativa italiana di tale concetto si è risolta in una sorveglianza passiva che affida al cittadino l'onere di segnalare l'insorgenza di sintomi. Tale approccio sminuisce i risultati di studi scientifici consolidati (come quelli argentini del 2020) che evidenziano come il contagio avvenga prevalentemente nella fase prodromica, ovvero quando il soggetto è ancora asintomatico o presenta sintomi lievi e aspecifici, non riconducibili immediatamente all'Hantavirus senza un'anamnesi epidemiologica mirata. La mancanza di istruzioni stringenti sull'uso di respiratori facciali (FFP2/ FFP3) per i contatti stretti e la scelta di non applicare misure di quarantena obbligatoria come fatto in Francia configurano una potenziale colpa organizzativa delle autorità sanitarie. Analisi della trasmissione interumana e criticità del distanziamento La letteratura scientifica indica che le catene di trasmissione dell'ANDV hanno coinvolto storicamente conviventi, partner sessuali e operatori sanitari esposti senza dispositivi di protezione adeguati. Nel focolaio di Epuyén (2018-2019), l'indice di replicazione RT è stato superiore a 2, paragonabile a quello di alcune varianti di patogeni respiratori pandemici. L’Italia pare ignorare queste evidenze per promuovere unicamente il distanziamento dai roditori (quali?, dove?) significa non solo fornire un'informazione incompleta, ma indurre un falso senso di sicurezza nei contatti che, pur non avendo avuto esposizioni zoonotiche, sono stati esposti a contagi umani a bordo della MV Hondius o durante i voli internazionali. Discrepanza: il paradosso della diagnosi precoce Un elemento di gravità maggiore risiede nella contraddizione insanabile tra le raccomandazioni cliniche per la sopravvivenza dei pazienti e le Pag 5 istruzioni operative fornite al pubblico. Da un lato, le autorità ammettono che "non esiste una terapia antivirale specifica" e che la sopravvivenza dipende radicalmente da un "supporto intensivo precoce" e da una "diagnosi precoce". Dall'altro, le medesime autorità indicano al cittadino di rivolgersi al medico solo in presenza di "febbre alta e difficoltà respiratoria". Questa indicazione è clinicamente fallace e pericolosa per le seguenti ragioni: 1. La difficoltà respiratoria (dispnea) è il segno clinico della Sindrome Cardiopolmonare da Hantavirus (HCPS), una fase della malattia in cui l'edema polmonare e lo shock sono già in atto e il tasso di mortalità raggiunge il 40-50%. 2. Istruire un contatto sotto sorveglianza ad attendere la fase di distress respiratorio (ARDS) significa precludergli l'accesso alla terapia di supporto (gestione emodinamica, ossigenoterapia precoce) che deve essere somministrata durante la fase prodromica o ai primissimi segni di alterazione dei parametri vitali. 3. La diagnosi precoce, per essere tale, deve avvenire durante la fase febbrile iniziale, non quando il polmone è già compromesso e il paziente necessita di ventilazione meccanica o ECMO. Si contesta dunque alle autorità sanitarie di aver predisposto un'architettura di risposta che sposta il momento dell'intervento medico a una fase in cui la prognosi è infausta per 1 malato su 3, contravvenendo all'obbligo di tutela della vita umana sancito dall'Art. 32 della Costituzione e dai protocolli di medicina d'urgenza. Integrazione del Piano Pandemico Nazionale e violazioni sistematiche L'attuale gestione deve essere valutata alla luce del nuovo Piano Strategico- Operativo Nazionale di preparazione e risposta a una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria (PanFlu) 2025-2029, approvato dalla Conferenza pag 6 Stato-Regioni il 30 aprile 2026. Tale piano, nato dall'esperienza del SARS-CoV-2, estende esplicitamente il proprio perimetro a tutti i patogeni respiratori emergenti, non limitandosi più alla sola influenza. Il PanFlu 2025-2029 identifica tra i suoi pilastri: ● La tempestività e il coordinamento tra livello nazionale e locale. ● La diagnostica rapida e il monitoraggio continuo. ● La comunicazione del rischio trasparente e basata su prove scientifiche. Tuttavia, l'analisi dei fatti dimostra una sistematica disattesa di tali pilastri. Il coordinamento con le Regioni (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) è avvenuto in modo asincrono, con note ministeriali che rincorrevano le notizie internazionali senza fornire una cornice procedurale certa e uniforme. Inoltre, il piano prevede investimenti per 1,1 miliardi di euro per il rafforzamento della sorveglianza e delle scorte di DPI; è lecito chiedersi perché, a fronte di tali risorse, i protocolli applicati per l'Hantavirus Andes siano rimasti ancorati a schemi minimalisti di sorveglianza attiva senza obbligo di isolamento controllato per i soggetti ad alto rischio. Il ruolo dell'ISS e la sorveglianza RespiVirNet L'Istituto Superiore di Sanità coordina il sistema RespiVirNet per il monitoraggio dei virus respiratori. Sebbene tale sistema sia focalizzato su influenza e COVID-19, il nuovo Piano Pandemico ne prevede l'espansione per rilevare "patogeni emergenti da più fonti informative". Si contesta la mancata integrazione immediata della diagnostica specifica per Hantavirus all'interno della rete dei laboratori regionali di riferimento durante questa crisi, costringendo i casi sospetti a lunghi tempi di attesa per la refertazione centralizzata, in netto contrasto con l'obiettivo di diagnosi precoce sbandierato nelle FAQ ministeriali. Analisi comparativa con il Decreto Francese 2026-364 pag.7 La prova provata dell'insufficienza della risposta italiana risiede nell'analisi del Decreto francese n. 2026-364 del 10 maggio 2026. Mentre l'Italia si affida alla massima cautela non meglio precisata, la Francia ha tradotto tale principio in atti normativi cogenti che tutelano la salute pubblica attraverso la restrizione della libertà di movimento dei soggetti a rischio, garantendo la sterilizzazione delle catene di contagio. Il decreto francese prevede: ● Quarantena obbligatoria in strutture sanitarie per il tempo necessario alla valutazione medica per i passeggeri della MV Hondius. ● Isolamento di 42 giorni per i casi confermati o sospetti, basato sulla durata massima dell'incubazione del virus. ● Tracciamento e isolamento domiciliare immediato per i passeggeri dei voli internazionali specifici (4Z132 e KL592), con obbligo di segnalazione alle autorità sotto minaccia di sanzioni penali. ● Controllo dei Prefetti sull'esecuzione delle misure, garantendo che la sorveglianza non sia solo formale ma sostanziale. L'Italia ha invece permesso ai passeggeri del medesimo circuito (volo KLM per Roma) di rientrare nelle proprie residenze in quattro diverse regioni senza alcuna misura di contenimento fisico, limitandosi a un monitoraggio telefonico o telematico. Questa scelta amministrativa ignora deliberatamente il potenziale di mutazione e adattamento del virus ANDV in una popolazione immunologicamente naive come quella italiana, come sottolineato da autorevoli virologi. Profili di responsabilità penale e amministrativa La gestione descritta configura estremi di rilevanza forense che meritano l'attenzione delle autorità competenti. Alla Procura della Repubblica: Ipotesi di Reato Si ravvisano potenziali violazioni degli articoli: pag 8 ● Epidemia: La scelta di non isolare i soggetti provenienti da un focolaio di virus Andes, in presenza di prove di trasmissione interumana aerosolica, potrebbe aver creato le condizioni per la diffusione di una malattia grave. ● Art. 328 c.p. (Omissione di atti d'ufficio): Il ritardo nell'emanazione della circolare operativa e la mancata adozione di misure analoghe a quelle francesi, a fronte di un rischio noto e documentato, costituiscono un'omissione di atti necessari per ragioni di igiene e salute pubblica. ● Lesioni personali colpose/omicidio: La fornitura di istruzioni errate (attendere il distress respiratorio) espone i cittadini a un aggravamento evitabile delle patologie, con conseguenti lesioni gravi o morte. Alla Corte dei Conti: Danno Erariale L'inefficacia della strategia preventiva basata sul solo distanziamento dai roditori e la gestione tardiva dei casi sospetti comportano un onere economico ingiustificato per il SSN. Il costo di una singola degenza in terapia intensiva con supporto ECMO è infinitamente superiore a quello di un isolamento preventivo e di una diagnostica precoce. La distrazione di fondi dal Piano Pandemico 2025-2029 verso misure non idonee a contrastare il patogeno specifico configura una responsabilità per danno erariale da inefficienza amministrativa. Al Garante della Privacy: Trattamento dei dati sensibili Si richiede di verificare se il flusso di dati tra l'ECDC, il Ministero, le Regioni e le autorità di frontiera sia avvenuto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati sensibili, garantendo al contempo che l'anonimizzazione non sia stata utilizzata come pretesto per occultare la reale entità del focolaio e la localizzazione dei contatti, impedendo una corretta informazione locale. pag 9 Istanza di Accesso Civico Generalizzato (D.Lgs. 33/2013) Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, lo scrivente presenta istanza di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Si richiede l'ostensione dei seguenti atti: 1. Testo integrale della Nota Ministeriale del 5 maggio 2026 e dei relativi allegati tecnici riguardanti il focolaio Andes. 2. Verbali delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico o degli organi consultivi dell'ISS svoltisi tra il 1° e il 10 maggio 2026 inerenti la valutazione del rischio Hantavirus. 3. Documentazione relativa alla ripartizione dei fondi del Piano Pandemico 2025-2029 per l'acquisto di kit diagnostici specifici per il virus Andes e scorte di antivirali (Ribavirina o altri monoclonali in studio). 4. Criteri epidemiologici utilizzati per escludere la necessità della quarantena obbligatoria per i passeggeri del volo KLM del 25 aprile 2026. 5. Comunicazioni intercorse tra il Ministero della Salute e le Regioni Calabria, Campania, Toscana e Veneto tra il 9 e l'11 maggio 2026 riguardanti la gestione dei quattro passeggeri sotto sorveglianza. La gestione dell'Hantavirus Andes nel maggio 2026 rappresenta un test stress per il nuovo sistema di biosicurezza nazionale delineato dal Piano Pandemico 2025-2029. Le criticità emerse — dalla mancanza di trasparenza sui rischi di trasmissione interumana alla fallacia dei criteri di intervento clinico — indicano una pericolosa continuità con gli errori del passato, aggravata dalla consapevolezza dei rischi legati ai patogeni emergenti. pag 10 Si rappresenta che l’attuale impostazione dei protocolli operativi — laddove prescrive ai soggetti in sorveglianza di richiedere assistenza medica solo al manifestarsi di 'febbre alta e difficoltà respiratoria' — integra una condotta che preclude l'accesso a cure tempestive ed efficaci, riducendo drasticamente le probabilità di sopravvivenza dei pazienti. È scientificamente acclarato, in conformità alle evidenze prodotte dall'OMS in data 8 maggio 2026, che l'esito infausto dell'infezione da Hantavirus ceppo Andes è strettamente correlato al ritardo nell'intervento terapeutico. Imporre ai contatti di attendere la fase della dispnea (Sindrome Cardio- Polmonare) significa costringerli a una condizione clinica di edema polmonare e shock emodinamico già in atto, fase in cui il tasso di mortalità raggiunge picchi del 40-50%. Tale informativa, scientificamente fallace, nega al cittadino il beneficio di un supporto intensivo precoce (gestione emodinamica e ossigenoterapia) che deve essere necessariamente somministrato durante la fase febbrile iniziale (prodromica) per risultare efficace. L’Amministrazione è pertanto avvertita che la persistenza in tali direttive, a fronte della consapevolezza dei rischi qui formalmente denunciati, configurerà una responsabilità diretta per il peggioramento delle condizioni cliniche o il decesso dei contagiati. Di tali eventi lesivi, derivanti dalla deliberata scelta di ignorare i protocolli di medicina d'urgenza e il principio di massima precauzione, i vertici amministrativi e tecnici risponderanno in sede penale, civile e per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, essendo la condotta configurabile come colpa grave per imperizia e omissione di atti dovuti. La scrivente, dottoressa Barbara Balanzoni, medico chirurgo specialista In Anestesia e Rianimazione e laureata in giurisprudenza, nata a Crevalcore (BO) l'11 settembre 1974, codice fiscale BLNBBR4P51D166Y, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avvocato Mauro Sandri del foro di Milano in Viale Monza 40, chiede formalmente: pag 11 1. Alla Procura della Repubblica: Di valutare il sequestro preventivo dei protocolli di sorveglianza per verificarne la conformità con le linee guida OMS dell'8 maggio 2026 e con il principio di precauzione. 2. Alla Corte dei Conti: Di accertare se l'acquisto di ventilatori o macchinari ECMO post-emergenza sia stato preferito, per inerzia amministrativa, a investimenti in diagnostica rapida e isolamento preventivo, con conseguente danno erariale. 3. Al Ministero della Salute: Di emanare entro 24 ore una rettifica delle FAQ istituzionali, chiarendo che i contatti devono essere testati durante la fase prodromica e che l'uso di maschere filtranti è obbligatorio in presenza di contatti umani, superando la limitazione ai soli roditori. 4. All'ISS: Di pubblicare i dati settimanali di monitoraggio specifici per il virus Andes all'interno del bollettino RespiVirNet, includendo i test effettuati sui quattro passeggeri italiani e sui loro contatti stretti. Con la presente, l'amministrazione destinataria viene formalmente costituita in mora e resa edotta della fallacia clinica dei protocolli vigenti. Ogni evento lesivo (lesioni gravi o morte) derivante dall'osservanza delle attuali FAQ ministeriali (che suggeriscono l'attesa della dispnea) sarà imputato alla responsabilità personale e professionale dei soggetti in indirizzo a titolo di colpa professionale e omissiva. Si rammenta che, in ragione della natura indifferibile delle questioni di tutela della salute pubblica trattate, l'inerzia o l'omesso riscontro alla presente verranno immediatamente segnalati alle competenti Procure della Repubblica e alla Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità di cui all'art. 328 c.p. e per il ristoro del danno erariale derivante dall'inefficienza amministrativa. La scrivente si riserva di adire la magistratura ordinaria, contabile e le corti europee (CEDU) qualora non venga fornito riscontro immediato o non vengano adottate le misure di salvaguardia richieste entro 24 ore. In assenza di un intervento immediato, si riserva di adire le competenti sedi pag12 giurisdizionali europee per denunciare la violazione dei regolamenti sanitari internazionali (IHR) e la disparità di trattamento dei cittadini europei in materia di biosicurezza, come evidenziato dal confronto con la normativa francese. La Spezia, 11 maggio 2026 Dr Barbara Balanzoni Medico chirurgo VE 6482, specialista, in Anestesia e Rianimazione Laurea magistrale in giurisprudenza Ufficiale medico della Riserva Selezionata dell'Esercito italiano