lundi 30 juin 2014

A Trani, avviso conclusione indagini per usura bancaria e concorso morale di ex responsabili della Banca d'Italia. Ma quante sono le imprese devastate e i patrimoni saccheggiati?

A Trani, avviso conclusione indagini per usura bancaria e concorso morale di ex responsabili della Banca d'Italia. Ma quante sono le imprese devastate e i patrimoni saccheggiati?





Posted by Roberto Di Napoli su 25 giugno 2014
La notizia apparsa, nei giorni scorsi, sui principali organi di informazione in merito all’avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Trani nel cui procedimento sarebbero coinvolti, oltre ai vertici delle banche, anche gli ex responsabili di uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia conforta le vittime di usura bancaria contribuendo a rafforzare la loro fiducia nelle Istituzioni e, in particolar modo, nell’esistenza di magistrati imparziali oltre che competenti anche nella specifica materia.
Leggendo, in particolare, quanto riportato da Il Fatto Quotidiano in merito ai motivi che hanno determinato il PM dott. Ruggiero ad accusare anche gli ex responsabili della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia si comprende come la Procura pugliese abbia ben compreso gli effetti derivanti dalle formule divulgate, a partire da settembre 1996, dalla Banca d’Italia alle banche al fine di rilevare i tassi medi applicati nel trimestre precedente e, secondo le frequenti difese degli istituti di credito, valide anche per la determinazione del tasso effettivo applicato per confrontarlo col tasso soglia al fine di verificarne l’usurarieta’: formula, quella divulgata nelle Istruzioni della Banca d’Italia, secondo cui il tasso effettivo applicato si determinerebbe non attraverso quello che, a chiunque, sembrerebbe l’unico criterio logico,  rapportando gli interessi al capitale effettivamente erogato (conformemente, tra l’altro, a quanto previsto dall’art. 644 cod. pen. secondo cui per determinare il tasso effettivo annuo si tiene conto degli interessi, oneri, commissioni, qualunque spesa -tranne quelle per imposte e tasse- collegate all’erogazione del credito), ma con una formula composta da due frazioni: nella prima vi sono gli interessi rapportati al capitale (“numeri”), dall’altra, invece, spese ed oneri rapportati all’importo utilizzato. Prima del 2009, poi, le commissioni di massimo scoperto applicate nei conti correnti, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, erano, addirittura, escluse (o meglio, rilevate a parte) non rientrando, dunque, nel calcolo del tasso effettivo. E’ evidente, quindi, che, in tal modo, il tasso effettivo annuo applicato dalle banche risulterebbe inferiore: ciò, oltretutto, malgrado tre sentenze della Corte di Cassazione, a partire dal 2010 e varie pronunce dei giudici di merito abbiano riconosciuto la non correttezza del calcolo “suggerito” dall’Organo di Vigilanza (il cui capitale sociale è composto dalle stesse principali banche) con Istruzioni e circolari, oltretutto, che non sono fonte di legge, nè, dunque, possono derogare alla norma penale sebbene recepite in decreti ministeriali. La Cassazione, anzi, ha anche precisato che esse non sono vincolanti laddove in violazione di legge.
Si considerino, oltretutto, gli effetti paradossali di una tale formula: un usuraio criminale, a fronte di 1000 euro date in prestito, anche dopo poco tempo, ne potrebbe chiedere 50.000 giustificandosi con una “tesi” non molto dissimile, sostenendo, ad esempio, che 300 euro costituiscono gli interessi e, il resto, costituirebbero spese, commissioni (magari, da “disoccupazione” o rischio di galera)  che andrebbero rapportate -secondo una tale, assurda, giustificazione- non all’utilizzato (cioè i 1000 euro) ma all’accordato, ossia, all’importo più elevato  promesso.
Con la formula “raccomandata” dalla Banca d’Italia -come confermato anche da quanto riportato da Il Fatto Quotidiano nel rappresentare i motivi che hanno determinato il PM di Trani ad emettere l’avviso conclusione indagini anche nei confronti degli ex responsabili degli uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia- tassi di interesse superiori al tasso soglia, e, dunque, usurari, risultavano, invece, inferiori e, dunque, leciti.
Quanti sono i procedimenti penali per usura instaurati in seguito a denunce presentate da imprenditori e archiviati con la motivazione che, con l’utilizzo della formula utilizzata dalla Banca d’Italia, il tasso non era usurario? Quante sono le imprese o industrie fallite, cessate o cedute? Quanti i dipendenti licenziati? Quante le famiglie che hanno perso i loro immobili a fronte di scellerate azioni esecutive instaurate da banche e loro rappresentanti senza scrupoli, tantomeno quello di porsi interrogativi sulla legittimità e correttezza dei calcoli effettuati? E’ sicuro che i tanti imprenditori che si sono suicidati  non sono state vittime di usura o abusi bancari impuniti? (a differenza dei titoli coi quali i giornali, spesso, hanno intitolato la notizia come, ad esempio: “per colpa della crisi” o “schiacciato dai debiti”: titoli che potrebbero sembrare un ulteriore oltraggio e che richiamano alla memoria un pezzo di un romanzo di Sciascia in cui scriveva che, in Sicilia, molte indagini complesse per scoprire il mandante o movente di omicidio venivano chiuse subito come fossero “una storia semplice” o magari, il delitto, determinato da “motivo passionale”)
Come pare che la Procura di Trani abbia ben compreso, non è solo una questione di abusi nei rapporti privati tra imprenditori e banche. L’usura può danneggiare l’intera economia.
Penso, poi, che le imprese costituiscono i polmoni, se non il cuore, di un Paese. Determinarne la chiusura, fare esasperare gli imprenditori piuttosto che incoraggiarli, significa privare di ossigeno l’intera economia nazionale. Come si fa, d’altronde, a pensare all’azienda creata con sacrifici, alla produzione, al pagamento di tasse sempre più pressanti e intollerabili, al pagamento delle buste paga ai dipendenti se l’imprenditore deve anche pensare a difendersi da pretese avanzate da banche pur quando sanno che la legge e la giurisprudenza le ritiene illegittime?
Ho la sensazione che se il procedimento penale pendente a Trani dovesse proseguire, oltre all’usura bancaria e al concorso morale in tale delitto, l’imputazione potrebbe essere estesa anche ad altri reati. Il codice penale, all’art. 419, punisce un delitto, altrettanto grave, prevedendo, al primo comma : “Devastazione e saccheggio. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni“.
La distruzione di tante imprese e patrimoni, determinata da abusi bancari, non mi pare una fattispecie molto diversa.