Lettere per ottenere il rinvio e l'esonero:
- ALLEGATO 1: Lettera all' ASL
- ALLEGATO 2: Per le vaccinazioni successive al primo anno
- ALLEGATO 3: Lettera al Sindaco
- ALLEGATO 4: Al Presidente del Tribunale per i Minorenni
Cosa succede a chi non vaccina i figli: schema riassuntivo
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Se non vaccinate i figli, cosa dovete fare:
1. Rinviare
Secondo il nuovo calendario vaccinale, al secondo mese di vita la vostra ASL vi invia la cartolina con l'invito a presentarvi con il figlio per le prime dosi. Si può non rispondere a questa cartolina e alla successiva, ma alla fine una telefonata dell'ASL vi metterà alle strette e dovrete comunque chiarire le vostre intenzioni. Ad un certo punto potreste voi anticiparli telefonando al vostro consultorio pediatrico nel caso riteniate che il bambino non stia bene (oppure se il malessere è evidente) e potete chiedere al vostro pediatra un certificato col quale si propone un rinvio di settimane o mesi, richiesta che la ASL accetta sempre senza discutere.
2. Pretendere garanzie
Terminate tutte le possibilità di rinvio bisogna affrontare direttamente "la Sanità" chiedendo alla vostra ASL per raccomandata (vedi allegato 1) di sapere quali sono le prove e i test che si intendono effettuare per garantire che quelle vaccinazioni non siano dannose a vostro figlio in quel momento. Secondo la legge sulla trasparenza n.241 del 7/8/90 la risposta deve arrivare entro 30 giorni (se si tratta di semplici informazioni).
Cercare perlomeno di rinviare è importante in quanto vaccinare a 2-3 mesi è più pericoloso e traumatico che vaccinare a 2 anni di età.
3. Colloquio col dirigente dell'ASL
Dopo la vostra lettera, l'ASL vi deve convocare con raccomandata ad un colloquio formale con un medico, adempiendo così all'obbligo della legge 833 del 23/12/78 che gli impone la ricerca del vostro consenso. Con discorsi fumosi costui cercherà di convincervi che, secondo quei "santerelli" del Ministero della Sanità e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le probabilità di danno sono bassissime, che toccherà sicuramente al figlio di un altro, e che infine non sono tenuti a fare nessun test preventivo.
In questo colloquio cercheranno di spaventarvi sia con la probabilità di tetano e polio per vostro figlio, sia con la perdita di patria potestà e l'arresto del bambino da parte dei Carabinieri, oltre a "multe di milioni".
Scegliete le vostre argomentazioni tra quelle della PARTE III di questo manuale: "Quali vaccinazioni evitare e perché". Non attaccate direttamente tutte le vaccinazioni e il programmma completo, ma evidenziate che ciò che non vi convince è la mancanza di garanzie, il rischio al buio. Siate sereni, ma decisi almeno quanto loro. Una scarsa percentuale di vaccinati compromette sia la carriera che il guadagno del personale sanitario che parla con voi. Infatti esistono dei "progetti qualità" che coinvolgono intere sezioni delle ASL ed il dipendente che non contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo (e con ciò può non far ottenere il premio all'intera sezione) viene valutato di conseguenza dai colleghi.
Una possibilità di rallentare la procedura è quella di inviare anche al Ministro della Sanità una lettera simile a quella per la ASL, denunciando il rifiuto di questa di fornire le più basilari garanzie, oppure anche denunciando la sua pretesa di imporre vaccinazioni non previste come obbligatorie per legge. In diversi casi le ASL hanno sospeso tutta la procedura in attesa della risposta.
4. Ordinanza del sindaco
L'ASL potrebbe chiedere al Sindaco di emettere un'ordinanza di vaccinazione. Ciò è accaduto, ma tutti i sindaci d'Italia coinvolti non hanno mai proceduto a far eseguire tale richiesta. Per evitare tutto ciò, comunque, (un decreto del sindaco porterebbe al dibattimento in aula, nel ramo penale, e ciò renderebbe quasi sicuramente necessario ricorrere ad un avvocato) è bene giocare d'anticipo, inviando all'ASL una lettera (allegato n.3), che dimostra l'illegittimità del provvedimento.
Nei grandi comuni succede che i funzionari facciano firmare al Sindaco dei provvedimenti "minori" senza che lui se ne renda ben conto e una volta fatto il danno, difficilmente il Sindaco può riconoscere l'errore. È quindi opportuno richiedere in anticipo (per raccomandata) un incontro con il Sindaco o l'Assessore all'igiene affinché abbiano ben chiaro il vostro problema. La diffida al Sindaco (allegato 3), se disattesa, potrebbe portare a dimostrare la malafede e permettere una richiesta di risarcimento e denuncia per abuso, forse per falso ideologico, e per le noie e spese subite. Senza farsi illusioni sulle possibilità di una sua condanna, si può però contare su due questioni:
a. il Sindaco non è un funzionario di carriera ma soggetto alle elezioni, quindi attento a non fare niente di antipatico.
b. Se gli forniamo degli argomenti per resistere alle pressioni della malasanità, il Sindaco sarà ben contento di usarli. Egli di solito non è un avversario ma un alleato, perlomeno se capisce che sappiamo difenderci.
5. Tribunale per i Minorenni
Scaduti i termini dell'ordinanza del Sindaco o dell'ultimatum della ASL, questa vi denuncerà al Tribunale per i Minori, che dovrà valutare se la vostra condotta può pregiudicare la salute o l'educazione del figlio. È possibile che in questa fase riceviate la visita a casa di un'assistente sociale che redigerà una relazione al giudice sulla situazione della famiglia ed in particolare su come "appare" il bambino.
Comunque un magistrato vi chiamerà per un colloquio ascoltando le vostre dichiarazioni sui motivi del rifiuto. Nel colloquio è fondamentale precisare che NON SIETE CONTRARI ALLE VACCINAZIONI IN SE', MA SOLO AL RISCHIO AL BUIO, senza test o tentativi per prevenire casi avversi irreversibili, che risultano nella letteratura scientifica e per i quali è previsto dalla legge anche l'indennizzo. Perciò ritenete indispensabile perlomeno attendere che si codifichino i test che il Ministero della Sanità ha affermato di stare preparando da anni, cioè dal luglio 1994 (e che in realtà non codificherà mai, sia per un discorso di non assegnare responsabilità, sia per i costi che comporterebbe farli a centinaia di migliaia di bambini all'anno).
Nei momenti critici (ma superabili) ricordate sempre che i test sono per noi un punto di forza. Al di là del fatto che le leggi dell'obbligo attuali non prevedono test di compatibilità, il medico è tenuto ad effettuarli ugualmente in forza di altre leggi più generali o, in caso di impedimento per mancanza di "strumenti" o di conoscenza, è tenuto a sospendere la vaccinazione, segnalando il fatto all'amministrazione sanitaria. Il codice deontologico del medico (art. 12) obbliga lo stesso ad adottare ogni possibile cautela, nell'ottica della valutazione rischio- beneficio a garanzia della salute in occasione di un trattamento sanitario. Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n.376 del 22/6/90 richiama il principio della responsabilità personale del medico ai sensi del Codice Civile (art. 2043), qualora effettui un trattamento sanitario non accompagnato dalle "cautele e condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura".
Consegnate al giudice le copie di tutta la vostra corrispondenza con l'ASL e soprattutto i certificati medici attestanti i problemi del bambino, se ne ha. È utile consegnare l'allegato n.4 che brevemente inquadra le nostre ragioni. In questa fase è inutile ed inopportuno polemizzare (vi stressereste inutilmente) e non è necessario un avvocato.
6. Asilo
All'atto dell'iscrizione all'asilo bisogna allegare la certificazione vaccinale o compilare il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione. È solo il direttore dell'asilo che può decidere l'espulsione o la non ammissione all'asilo del bambino e la maggior parte dei responsabili didattici ha normalmente cercato di "aiutarci" anche in passato (se noi abbiamo insistito adeguatamente), con una scusa o con l'altra, chiudendo un occhio, accontentandosi di un "certificato di buona salute" del medico curante, dichiarandosi "in attesa del pronunciamento del tribunale". Lo scandalo di un bambino espulso è controproducente se esiste in zona un gruppo organizzato di obiettori. In fondo, se il vaccino è valido come viene sostenuto, nessun non vaccinato potrà contagiare i bambini sottoposti a prevenzione specifica.
La Costituzione sancisce il diritto all'istruzione e quindi la presentazione del certificato vaccinale non è elemento determinante per escludere dalla frequenza scolastica.
Conclusioni:
Riepilogando, resta la multa, il colloquio col giudice (tranne che in Toscana ed Emilia Romagna, vedi allegato 4), quello col sindaco ed una certa difficoltà per l'accesso all'asilo. Bisogna precisare che l'uso dei Carabinieri è sempre più un'eventualità solo teorica. Alcune vaccinazioni coatte sono state eseguite su tre famiglie in Veneto nel '92 e nel '93, ma l'attenzione della stampa ed una serie di eventi successivi hanno scoraggiato altri tentativi.
Oggi poi sono state prodotte e quindi rese disponibili due perizie medico legali della Corte d'Appello di Trieste:
- "La vaccinazione antiepatite B non costituisce utile salvaguardia per la salute (Decisiva ricerca sulla inutilità e la pericolosità delle vaccinazioni obbligatorie antiepatite B, Macro Edizioni, tel. 0547 346290)
- "Le vaccinazioni antidifterica e antipoliomelite non costituiscono utile salvaguardia per la salute del minore (Decisiva ricerca sulla inutilità delle vaccinazioni obbligatorie antipolio e antidifterica, Macro Edizioni).
per ottenere supporto diretto contatta le associazioni:
http://www.laleva.org/it/
http://www.condav.it/
http://www.comilva.org